Corte dei conti - Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto relativi al primo trimestre 2015 - Dichiarazione di irregolarità da parte della sezione regionale di controllo - Denunciato assoggettamento delle spese ad un controllo di merito, anziché meramente documentale ed esterno - Rigetto del ricorso - Spettanza alla Corte dei conti del controllo esercitato.
È dichiarato che spettava alla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, operare la verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto sulla base dei criteri individuati dal d.P.C.m. 21 dicembre 2012, ed è respinto - per la parte in cui denuncia la natura non meramente documentale ed esterna del controllo - il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto avverso la deliberazione n. 312 del 2015 della medesima sezione. Da tale deliberazione - con cui è stata dichiarata l'irregolarità, nei limiti e per gli importi in essa indicati, dei rendiconti presentati dal gruppo consiliare misto per il primo trimestre 2015 - emerge che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti si è attenuta ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, e nelle linee guida dettate dal suddetto d.P.C.m., svolgono un controllo finalizzato ad accertare la conformità delle spese rendicontate ai criteri di veridicità e correttezza contenuti nelle linee guida, senza travalicare nel merito.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari - attribuito alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti dall'art. 1, comma 11, del d.l. n. 174 del 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 2012 - si sostanzia in un giudizio di conformità dei rendiconti alle prescrizioni dettate dallo stesso art. 1 e, quindi, ai criteri contenuti nelle linee guida adottate dal d.P.C.m.. 21 dicembre 2012, tra i quali figurano la veridicità e correttezza delle spese (da intendersi, la prima come corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute, e la seconda come coerenza delle spese stesse con le finalità previste dalla legge, con l'ulteriore puntualizzazione che ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo). Detto controllo, se da un lato non comporta un sindacato di merito sulle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi consiliari, dall'altro non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della coerenza delle spese con le finalità previste dalla legge. (Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016, n.104 del 2016 e n. 263 del 2014).