Ordinanza 11/2017 (ECLI:IT:COST:2017:11)
Massima numero 39312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  22/11/2016;  Decisione del  22/11/2016
Deposito del 13/01/2017; Pubblicazione in G. U. 18/01/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Campania relative al personale immesso nei ruoli speciali regionali ai sensi delle leggi regionali n. 4 e n. 8 del 1990 e n. 1 del 1991 - Riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio pre-ruolo prestato presso gli enti di provenienza e possibilità di valorizzazione di tale periodo, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, tramite contribuzione ad esclusivo carico dei diretti interessati - Denunciata violazione del principio di copertura finanziaria e della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale - Difetto di rilevanza e incompleta ricostruzione dei termini della controversia e del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di rilevanza e per incompleta ricostruzione dei termini della controversia e del quadro normativo di riferimento - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2 e 5, della legge reg. Campania n. 1 del 2007, censurati dal Tribunale di Napoli, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. o), e 81, terzo comma, Cost., in quanto prevedono il riconoscimento ai fini giuridici del servizio pre-ruolo prestato dal personale assunto ai sensi delle leggi regionali n. 4 e n. 8 del 1990 e n. 1 del 1991 e la possibilità di valorizzare tale periodo ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza tramite contribuzione a carico esclusivo dei diretti interessati. Posto che la natura convenzionale del rapporto lavorativo intercorso tra questi ultimi e la Regione Campania nel periodo antecedente all'inserimento nel ruolo speciale non è pacifica (come affermato dal rimettente), ma risulta contestata dai ricorrenti nel giudizio a quo, l'eventuale riconoscimento giudiziale - in accoglimento della loro domanda - dell'esistenza nel suddetto periodo di un rapporto di lavoro subordinato e di una conseguente omissione contributiva da parte della Regione renderebbe inapplicabili le norme censurate, le quali si riferiscono e sono applicabili solo a un rapporto di lavoro in convenzione, privo in sé e per sé di diretti ed automatici effetti contributivi e previdenziali (ciò che ha indotto il legislatore regionale a consentire di "valorizzare", in termini pensionistici, il periodo lavorativo pre-ruolo, attraverso la contribuzione a carico dei soggetti interessati). Per altro verso, il rimettente non chiarisce le conseguenze che l'invocata pronuncia di illegittimità costituzionale comporterebbe in relazione alla configurazione giuridica, lavoristica e previdenziale, del rapporto lavorativo in contestazione, ed omette altresì di illustrare il quadro legislativo, statale e regionale, in cui si collocano le disposizioni censurate, utile a ricostruire la complessiva regolazione del predetto periodo, così precludendo valutazioni di merito in ordine alla oggettiva plausibilità delle censure dedotte, con specifico riferimento alla lesione della competenza statale esclusiva in materia di "previdenza sociale", prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. o), Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  19/01/2007  n. 1  art. 19  co. 2

legge della Regione Campania  19/01/2007  n. 1  art. 19  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte