Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Sanzione pecuniaria per l'inosservanza - Omessa graduazione in base alla gravità dell'infrazione principale - Conseguente possibilità per i soggetti con maggiore capacità economica di eludere la decurtazione di punti comminata per l'infrazione principale - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e disparità di trattamento in base alla "capacità contributiva" - Carente descrizione di circostanze della fattispecie di causa, difetto di motivazione in ordine ad uno dei parametri evocati, richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - in ragione di plurimi profili ostativi - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lett. a) e b), del d.l. n. 262 del 2006 (convertito nella legge n. 286 del 2006), censurato dal Giudice di pace di Grosseto, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da 286 a 1.142 euro per il proprietario del veicolo che non comunichi all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente trasgressore, senza graduarne l'ammontare in base alla gravità dell'infrazione principale, consentirebbe ai soggetti con maggiori risorse economiche, tramite il pagamento della sanzione (minima), di eludere l'applicazione della sanzione accessoria (decurtazione di punti) comminata per l'infrazione principale. L'ordinanza di rimessione è carente di riferimenti al tipo e alle caratteristiche dell'autovettura con cui è stata commessa l'infrazione principale (in specie, eccesso di velocità), nonché alle condizioni economico-patrimoniali del ricorrente nel giudizio a quo, e tali lacune - concernenti circostanze pregnanti nella prospettazione delle censure - comportano difetto di motivazione sulla rilevanza, rendendo la questione astratta ed ipotetica. La censura riferita all'art. 53 Cost. è altresì priva di adeguata motivazione e ciò costituisce ragione di manifesta inammissibilità preliminare ed assorbente rispetto all'inconferenza di detto parametro, non evocato in riferimento ad obblighi tributari. Infine, il petitum additivo formulato dal rimettente è connotato da un cospicuo tasso di manipolatività, derivante dalla natura creativa e non costituzionalmente obbligata della soluzione evocata, in un ambito riservato alla discrezionalità del legislatore. (Precedenti citati: ordinanza n. 244 del 2006, sul mancato riferimento, in fattispecie omologa, alle condizioni economiche del ricorrente nel giudizio a quo; ordinanza n. 29 del 2015, sulla inammissibilità della questione per omessa motivazione in ordine ai parametri evocati; ordinanze n. 23 del 2009, n. 169 del 2006 e n. 1 del 2003, sulla discrezionalità del legislatore nella individuazione delle condotte punibili, nella scelta e nella quantificazione delle sanzioni amministrative).
Le lacune nella descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo non sono emendabili attraverso la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. (Precedente citato: ordinanza n. 237 del 2016).
La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di un'adeguata motivazione in ordine all'asserita violazione del parametro evocato costituisce ragione di manifesta inammissibilità, preliminare ed assorbente rispetto all'inconferenza dello stesso parametro.
Con riguardo alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, sarebbe paradossale una "graduazione" legislativa della misura delle sanzioni pecuniarie, non già in base alla gravità dell'infrazione commessa, bensì alle capacità economiche del responsabile della violazione. (Precedente citato: ordinanza n. 292 del 2006).