Sentenza 13/2017 (ECLI:IT:COST:2017:13)
Massima numero 39378
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
23/11/2016; Decisione del
23/11/2016
Deposito del 19/01/2017; Pubblicazione in G. U. 25/01/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma che differisce la scadenza di termine previsto da altra non impugnata - Sopravvenuto interesse a ricorrere della Regione per effetto della modifica - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma che differisce la scadenza di termine previsto da altra non impugnata - Sopravvenuto interesse a ricorrere della Regione per effetto della modifica - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - per mancata tempestiva impugnazione dell'art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 2014, nel testo originario, nonché per carenza di interesse a ricorrere - della questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Umbria avverso l'art. 7, comma 9-sexies, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito nella legge n. 125 del 2015, che differisce al 1° gennaio 2015 l'originario termine (30 settembre 2014) stabilito dal citato art. 1, comma 122, per valutare come non impegnate dalle Regioni le risorse del fondo di rotazione già destinate al PAC (piano di azione coesione), ai fini della loro riprogrammazione in favore di interventi a sostegno dell'occupazione. Contrariamente a quanto eccepito dalla difesa statale, solo la diversa previsione temporale introdotta dalla norma impugnata ha radicato l'interesse all'impugnazione, poiché alla data originaria del 30 settembre 2014 le risorse già destinate alla Regione ricorrente non erano state ancora acquisite al PAC.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - per mancata tempestiva impugnazione dell'art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 2014, nel testo originario, nonché per carenza di interesse a ricorrere - della questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Umbria avverso l'art. 7, comma 9-sexies, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito nella legge n. 125 del 2015, che differisce al 1° gennaio 2015 l'originario termine (30 settembre 2014) stabilito dal citato art. 1, comma 122, per valutare come non impegnate dalle Regioni le risorse del fondo di rotazione già destinate al PAC (piano di azione coesione), ai fini della loro riprogrammazione in favore di interventi a sostegno dell'occupazione. Contrariamente a quanto eccepito dalla difesa statale, solo la diversa previsione temporale introdotta dalla norma impugnata ha radicato l'interesse all'impugnazione, poiché alla data originaria del 30 settembre 2014 le risorse già destinate alla Regione ricorrente non erano state ancora acquisite al PAC.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 7
co. 9
legge
06/08/2015
n. 125
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte