Sentenza 13/2017 (ECLI:IT:COST:2017:13)
Massima numero 39379
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
23/11/2016; Decisione del
23/11/2016
Deposito del 19/01/2017; Pubblicazione in G. U. 25/01/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure.
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure.
Testo
Sono ammissibili le censure di violazione degli artt. 3 e 97 Cost., proposte dalla Regione Umbria avverso l'art. 7, comma 9-sexies, del d.l. n. 78 del 2015, convertito nella legge n. 125 del 2015, che posticipa il termine utile per valutare come non impegnate dalle Regioni le risorse del fondo di rotazione già destinate al PAC (piano di azione coesione), ai fini della loro riprogrammazione in favore di interventi a sostegno dell'occupazione. Le censure in questione sono adeguatamente motivate per dimostrare la ridondanza dei profili di irragionevolezza e violazione del buon andamento sull'autonomia organizzativa e di spesa regionale e locale.
Nei giudizi in via principale le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione dei parametri riguardanti il riparto di competenze tra esse e lo Stato e possono evocarne altri soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. (Precedente citato: sentenza n. 29 del 2016).Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 7
co. 9
legge
06/08/2015
n. 125
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte