Sentenza 13/2017 (ECLI:IT:COST:2017:13)
Massima numero 39380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
23/11/2016; Decisione del
23/11/2016
Deposito del 19/01/2017; Pubblicazione in G. U. 25/01/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Risorse del fondo di rotazione destinate agli interventi del piano di azione coesione (PAC) - Termine entro cui le Regioni devono impegnarle per evitare la loro riprogrammazione in favore di interventi a sostegno dell'occupazione - Spostamento al 1° gennaio 2015 del termine originario (30 settembre 2014) - Irragionevolezza rispetto alla data (22 dicembre 2015) di inclusione dei fondi di spettanza della Regione Umbria tra le risorse del PAC - Illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con specifico riferimento alla Regione Umbria.
Bilancio e contabilità pubblica - Risorse del fondo di rotazione destinate agli interventi del piano di azione coesione (PAC) - Termine entro cui le Regioni devono impegnarle per evitare la loro riprogrammazione in favore di interventi a sostegno dell'occupazione - Spostamento al 1° gennaio 2015 del termine originario (30 settembre 2014) - Irragionevolezza rispetto alla data (22 dicembre 2015) di inclusione dei fondi di spettanza della Regione Umbria tra le risorse del PAC - Illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con specifico riferimento alla Regione Umbria.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con specifico riferimento alla Regione Umbria - per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - l'art. 7, comma 9-sexies, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del 2015. La disposizione impugnata dalla Regione Umbria - nel differire al 1° gennaio 2015 l'originario termine (30 settembre 2014) stabilito dall'art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 2014 per valutare come non impegnate dalle Regioni le risorse del fondo di rotazione già destinate al PAC (piano di azione coesione), ai fini della loro riprogrammazione in favore di interventi a sostegno dell'occupazione - risulta irragionevole con particolare riferimento alla tempistica delineata nei confronti della ricorrente. Lo spostamento in avanti del termine ha permesso l'inclusione - intervenuta il 22 dicembre 2014, per effetto del d.m. n. 61 del 2014 - dei fondi di spettanza della Regione Umbria fra le risorse del PAC, ma al tempo stesso ha reso materialmente impossibile alla medesima Regione di evitare la perdita del finanziamento mediante l'impegno delle risorse stesse, imponendo di adottare i relativi atti di impegno nel ravvicinatissimo termine del 1° gennaio 2015, oltre il quale lo Stato poteva distrarle.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con specifico riferimento alla Regione Umbria - per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - l'art. 7, comma 9-sexies, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del 2015. La disposizione impugnata dalla Regione Umbria - nel differire al 1° gennaio 2015 l'originario termine (30 settembre 2014) stabilito dall'art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 2014 per valutare come non impegnate dalle Regioni le risorse del fondo di rotazione già destinate al PAC (piano di azione coesione), ai fini della loro riprogrammazione in favore di interventi a sostegno dell'occupazione - risulta irragionevole con particolare riferimento alla tempistica delineata nei confronti della ricorrente. Lo spostamento in avanti del termine ha permesso l'inclusione - intervenuta il 22 dicembre 2014, per effetto del d.m. n. 61 del 2014 - dei fondi di spettanza della Regione Umbria fra le risorse del PAC, ma al tempo stesso ha reso materialmente impossibile alla medesima Regione di evitare la perdita del finanziamento mediante l'impegno delle risorse stesse, imponendo di adottare i relativi atti di impegno nel ravvicinatissimo termine del 1° gennaio 2015, oltre il quale lo Stato poteva distrarle.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 7
co. 9
legge
06/08/2015
n. 125
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte