Trasporto - In genere - Riconoscimento delle peculiarità delle isole e promozione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità - Istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna - Finalità - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Lamentata violazione dell'equilibrio dinamico del bilancio - Carente motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 252001).
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 81 Cost., dell’art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, che rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; e che esso sia destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna. La censura, limitandosi ad affermare che il legislatore statale si sarebbe sottratto all’obbligo di disporre un prioritario intervento finanziario in ossequio al principio di equilibrio dinamico di bilancio, non raggiunge la soglia minima di chiarezza e di completezza. (Precedenti: S. 125/2023 - mass. 45698; S. 123/2022 - mass. 45698; S. 170/2021 - mass. 44135; S. 95/2021 - mass. 43880; S. 52/2021 - mass. 43723; S. 42/2021 - mass. 43697).