Sentenza 14/2017 (ECLI:IT:COST:2017:14)
Massima numero 39463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
06/12/2016; Decisione del
06/12/2016
Deposito del 19/01/2017; Pubblicazione in G. U. 25/01/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Erronea indicazione numerica delle disposizioni assunte a parametro interposto - Mero errore materiale, in presenza di citazione testuale del contenuto normativo e di pertinenti richiami alle decisioni della Corte costituzionale - Ininfluenza sulla corretta individuazione della doglianza e sulla conseguente delimitazione del thema decidendum.
Ricorso in via principale - Erronea indicazione numerica delle disposizioni assunte a parametro interposto - Mero errore materiale, in presenza di citazione testuale del contenuto normativo e di pertinenti richiami alle decisioni della Corte costituzionale - Ininfluenza sulla corretta individuazione della doglianza e sulla conseguente delimitazione del thema decidendum.
Testo
Nel ricorso proposto dal Governo avverso la legge reg. Molise n. 3 del 2015, l'erronea indicazione dei commi 82 e 85 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, anziché dei commi 80 e 95 del medesimo art. 2, quali norme interposte che prevedono il divieto di interferire con il piano di rientro dal disavanzo sanitario e con il mandato del commissario incaricato di attuarlo, deve essere considerata un mero lapsus calami, inidoneo a incidere sulla corretta individuazione della doglianza e sulla conseguente delimitazione del thema decidendum. Ciò in quanto il ricorrente, da un lato, ha testualmente citato l'inciso normativo dei commi 80 e 95, che rende gli interventi individuati dal piano di rientro vincolanti per le Regioni; e, dall'altro, ha espressamente invocato le decisioni della Corte costituzionale che hanno utilizzato tali commi (e non quelli erroneamente indicati) per dichiarare l'incostituzionalità delle leggi regionali che interferivano con la piena attuazione del piano e con i poteri all'uopo conferiti al commissario ad acta. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2015, n. 278 del 2014, n. 110 del 2014, n. 79 del 2013 e n. 91 del 2012).
Nel ricorso proposto dal Governo avverso la legge reg. Molise n. 3 del 2015, l'erronea indicazione dei commi 82 e 85 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, anziché dei commi 80 e 95 del medesimo art. 2, quali norme interposte che prevedono il divieto di interferire con il piano di rientro dal disavanzo sanitario e con il mandato del commissario incaricato di attuarlo, deve essere considerata un mero lapsus calami, inidoneo a incidere sulla corretta individuazione della doglianza e sulla conseguente delimitazione del thema decidendum. Ciò in quanto il ricorrente, da un lato, ha testualmente citato l'inciso normativo dei commi 80 e 95, che rende gli interventi individuati dal piano di rientro vincolanti per le Regioni; e, dall'altro, ha espressamente invocato le decisioni della Corte costituzionale che hanno utilizzato tali commi (e non quelli erroneamente indicati) per dichiarare l'incostituzionalità delle leggi regionali che interferivano con la piena attuazione del piano e con i poteri all'uopo conferiti al commissario ad acta. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2015, n. 278 del 2014, n. 110 del 2014, n. 79 del 2013 e n. 91 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
26/03/2015
n. 3
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/2014
n. 190
art. 2
co. 80
legge 23/12/2014
n. 190
art. 2
co. 95