Impiego pubblico - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - Incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia conferiti con contratti a termine dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Cessazione automatica ex lege entro il 1° novembre 2012 - Assimilabilità a decadenza automatica per finalità di spoils system - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Irragionevole lesione della tutela dell'affidamento sulla durata dell'incarico e del connesso rapporto di lavoro a tempo determinato - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost. - l'art. 2, comma 20, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nella parte in cui prevede che all'esito del processo di cui al primo periodo del medesimo comma 20, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi in corso a quella data, di prima e seconda fascia, conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. La norma censurata dal Tribunale di Roma (sez. lavoro), mentre dispone la cessazione automatica dei suddetti incarichi dirigenziali in esito ad un processo di riorganizzazione finalizzato a ridurre del 20% le dotazioni organiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri, consente, dopo il 1° novembre 2012, il conferimento di nuovi incarichi in sostituzione di quelli cessati, sicché non appare coerentemente ed effettivamente diretta a conseguire una riduzione dell'organico, né è giustificata da esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione e di risparmio della spesa pubblica, risultando invece assimilabile a un meccanismo di decadenza automatica per finalità di spoils system, che incide negativamente sul buon andamento dell'amministrazione e lede al contempo, in modo irragionevole, la tutela dell'affidamento degli interessati sulla durata dell'incarico dirigenziale e del connesso rapporto di lavoro a tempo determinato.
I meccanismi di decadenza automatica dagli incarichi dirigenziali per cause estranee alle vicende del rapporto d'ufficio e ai risultati conseguiti - sovente disposti in relazione a cambiamenti degli organi di indirizzo politico nazionali o regionali (c.d. spoils system) - sono compatibili con l'art. 97 Cost. esclusivamente ove riferiti ad addetti ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo o a figure apicali, quali quelle contemplate dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, risultando in tal caso funzionali allo stesso miglior andamento dell'attività amministrativa. Non sono invece compatibili con l'art. 97 Cost. i meccanismi di decadenza automatica, o meramente discrezionale, per il rimanente personale dirigenziale, tra cui i dirigenti provenienti da altre amministrazioni (comma 5-bis del citato art. 19) e i dirigenti non già in possesso di qualifica dirigenziale assunti con contratto a termine (comma 6 del medesimo articolo), per i quali ultimi la risoluzione ante tempus dei contratti dirigenziali comporta effetti caducatori sui connessi rapporti di lavoro a tempo determinato. (Precedenti citati: sentenze n. 304 del 2010 e n. 34 del 2010; sentenze n. 228 del 2011, n. 124 del 2011, n. 224 del 2010, n. 104 del 2007 e n. 103 del 2007; sentenze n. 246 del 2011, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008, relative agli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001).
Una cessazione automatica, ex lege generalizzata, di incarichi dirigenziali, viola, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, il principio di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento; l'esistenza di una preventiva fase valutativa risulta essenziale anche per assicurare il rispetto dei principi del giusto procedimento, all'esito del quale dovrà essere adottato un atto motivato che ne consenta comunque un controllo giurisdizionale.