Sentenza 16/2017 (ECLI:IT:COST:2017:16)
Massima numero 39239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  07/12/2016;  Decisione del  07/12/2016
Deposito del 24/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39240  39241  39242  39243  39244  39245  39246  39247  39248  39249  39250


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente non titolare di interesse qualificato suscettibile di incisione immediata - Difetto di legittimazione anche se abbia proposto ricorso analogo a quello su cui verte il giudizio a quo - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento dell'ANIE (Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche) nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 116 del 2014. L'interveniente non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, ma di un interesse meramente indiretto e più generale, connesso al suo scopo associativo; né rileva che abbia proposto innanzi allo stesso rimettente un ricorso analogo a quello su cui verte il giudizio a quo, le cui parti soltanto sono legittimate a costituirsi nel relativo giudizio incidentale.

Per costante giurisprudenza, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. L'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della stessa disposizione, ma dall'immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. (Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 237 del 2013, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 26  co. 2

decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 26  co. 3

legge  11/08/2014  n. 116  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 3  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 4