Sentenza 16/2017 (ECLI:IT:COST:2017:16)
Massima numero 39241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  07/12/2016;  Decisione del  07/12/2016
Deposito del 24/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39239  39240  39242  39243  39244  39245  39246  39247  39248  39249  39250


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Dedotta incostituzionalità di legge modificativa in peius delle condizioni di rapporti in corso - Carattere demolitorio e non additivo dell'intervento richiesto - Competenza della Corte costituzionale - Rigetto di eccezione di inammissibilità.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per impropria richiesta di un intervento additivo precluso alla Corte - formulata dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 116 del 2014. Il rimettente auspica non già un intervento "additivo", asseritamente riservato alla discrezionalità del legislatore, che affermi il diritto dei titolari degli impianti fotovoltaici alla conservazione degli incentivi rimodulati in peius dalla normativa censurata, bensì un intervento "demolitorio" di tale normativa, ossia un provvedimento che proprio (e solo) alla Corte costituzionale compete di adottare.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 26  co. 2

decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 26  co. 3

legge  11/08/2014  n. 116  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte