Sentenza 95/2024 (ECLI:IT:COST:2024:95)
Massima numero 46139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  19/03/2024;  Decisione del  19/03/2024
Deposito del 30/05/2024; Pubblicazione in G. U. 05/06/2024
Massime associate alla pronuncia:  46134  46135  46136  46137  46138  46140  46141


Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Violazione ed elusione del giudicato costituzionale - Priorità logica nell'esaminare i parametri asseritamente violati - Definizione - Riproduzione di una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, o adozione di norma volta al raggiungimento di esiti corrispondenti (nel caso di specie: inammissibilità, per carente descrizione del quadro legislativo di riferimento, della questione avente ad oggetto disposizioni statali che istituiscono un fondo a sostegno dell'insularità). (Classif. 204007).

Testo

La Corte costituzionale, avvalendosi della facoltà di decidere l’ordine delle questioni di legittimità costituzionale da affrontare, valuta primariamente quella promossa in riferimento all’art. 136 Cost., che riveste carattere di priorità logica rispetto alle altre in quanto attiene all’esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione. (Precedenti: S. 120/2022 - 44935; S. 260/2021 - mass. 44440; S. 256/2020 - mass. 42707; S. 246/2020 - mass. 43151; S. 258/2019 - mass. 42721; S. 250/2017 - mass. 42098; S. 245/2012 - mass. 36704; S. 350/2010 - mass. 35148).

Sulla norma contenuta nell’art. 136 Cost. poggia il sistema delle garanzie costituzionali, in quanto toglie immediatamente efficacia alla norma costituzionalmente illegittima. (Precedente: S. 57/2019 - mass. 41671).

La violazione del giudicato costituzionale sussiste non solo laddove il legislatore intenda direttamente ripristinare o preservare l’efficacia di una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, ma ogniqualvolta una disposizione di legge intenda mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti della struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. Pertanto, il giudicato costituzionale è violato non solo quando è adottata una disposizione che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti. Difatti, l’efficacia preclusiva, nei confronti del legislatore, del giudicato costituzionale riguarda ogni disposizione che intenda mantenere in piedi o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, ovvero che ripristini o preservi l’efficacia di una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. (Precedenti: S. 57/2019 - mass. 41672; S. 5/2017 - mass. 39286).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 136 Cost., l’art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, che rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; e che esso sia destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna. Con le disposizioni impugnate il legislatore statale ha previsto l’attribuzione di risorse destinate a un limitato intervento settoriale nel campo del trasporto aereo; intervento che peraltro si aggiunge ad altre misure finalizzate alla rimozione degli svantaggi derivanti dall’insularità. Non vi è dunque una mera riproduzione della normativa dichiarata costituzionalmente illegittima e neppure la realizzazione, in modo indiretto, di esiti corrispondenti).



Atti oggetto del giudizio

legge  29/12/2022  n. 197  art. 1  co. 494

legge  29/12/2022  n. 197  art. 1  co. 495

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte