Sentenza 16/2017 (ECLI:IT:COST:2017:16)
Massima numero 39244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  07/12/2016;  Decisione del  07/12/2016
Deposito del 24/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39239  39240  39241  39242  39243  39245  39246  39247  39248  39249  39250


Titolo
Energia - Incentivi alle energie rinnovabili - Tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - Rimodulazione, secondo opzioni prefissate, per gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kw e introduzione di una nuova modalità di pagamento riferita a tutti gli impianti - Normativa recata dal decreto-legge n. 91 del 2014 - Asserita eterogeneità ed eccentricità rispetto al contenuto e alle finalità del decreto e ritenuta adozione di misure non di immediata applicazione - Conseguente denunciata carenza dei presupposti della straordinaria necessità e urgenza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 116 del 2014, sollevata dal TAR Lazio, in riferimento all'art. 77 Cost., assumendo che le disposizioni censurate non sarebbero assistite dai presupposti giustificativi della decretazione d'urgenza, in quanto eterogenee ed eccentriche rispetto al contenuto e alle finalità del d.l. n. 91 e recanti misure di non immediata applicazione. Il dato formale della mancata esplicitazione, nel preambolo del menzionato decreto, degli obiettivi (espressamente indicati nel titolo) del rilancio dell'impresa e del contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, risulta privo di rilievo a fronte del fatto che l'intero (omogeneo) capo III del d.l. in esame dedica al settore delle energie ben quattordici articoli (dal 23 al 30-sexies) e che il censurato art. 26, inserito in tale capo, si propone di realizzare proprio i suddetti obiettivi nello specifico ambito delle energie prodotte da impianti fotovoltaici, in piena coerenza con lo scopo unitario della "crescita economica", che accomuna i plurimi interventi operati dal Governo, relativi a materie, se pur diverse, richiedenti, del pari, rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. Né rileva che i commi da 7 a 12 dello stesso art. 26 conterrebbero misure che non sono "di immediata applicazione", giacché - a prescindere dalla non inderogabilità della previsione contenuta nell'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - la rimodulazione delle incentivazioni agli impianti fotovoltaici (attraverso la scelta lasciata all'operatore fra tre opzioni prefissate, e, in mancanza, con l'imposizione ex lege di una di esse) è obiettivo d'immediata applicazione e realizza di per sé la finalità perseguita. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2012, n. 128 del 2008, n. 171 del 2007).

La straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 26  co. 2

decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 26  co. 3

legge  11/08/2014  n. 116  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  23/08/1988  n. 400  art. 15    co. 3