Sentenza 16/2017 (ECLI:IT:COST:2017:16)
Massima numero 39245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  07/12/2016;  Decisione del  07/12/2016
Deposito del 24/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39239  39240  39241  39242  39243  39244  39246  39247  39248  39249  39250


Titolo
Affidamento nella sicurezza giuridica - Valore di elemento fondamentale dello Stato di diritto - Portata nell'ordinamento costituzionale italiano - Impedimento non assoluto alla possibilità per il legislatore di modificare sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, pur se aventi ad oggetto diritti soggettivi perfetti - Divieto di trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti.

Testo
In linea di principio, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce un elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, ma la tutela di esso non comporta che, nel nostro sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, pur se il loro oggetto sia costituito dai diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.); fermo restando, tuttavia, che dette disposizioni, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica. (Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 64 del 2014, n. 1 del 2011, n. 302 del 2010; n. 236 del 2009, n. 206 del 2009, n. 24 del 2009, n. 409 del 2005, n. 264 del 2005, n. 446 del 2002, n. 416 del 1999, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte