Sentenza 16/2017 (ECLI:IT:COST:2017:16)
Massima numero 39246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
07/12/2016; Decisione del
07/12/2016
Deposito del 24/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Titolo
Energia - Incentivi alle energie rinnovabili - Tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - Rimodulazione, secondo opzioni prefissate, per gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kw - Conseguente riduzione, dal 1° gennaio 2015, della misura degli incentivi indicata nelle convenzioni ventennali stipulate con il Gestore dei servizi elettrici (GSE) - Denunciata violazione del principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica - Irragionevole e sproporzionata incidenza sugli investimenti effettuati dagli operatori del settore - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.
Energia - Incentivi alle energie rinnovabili - Tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - Rimodulazione, secondo opzioni prefissate, per gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kw - Conseguente riduzione, dal 1° gennaio 2015, della misura degli incentivi indicata nelle convenzioni ventennali stipulate con il Gestore dei servizi elettrici (GSE) - Denunciata violazione del principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica - Irragionevole e sproporzionata incidenza sugli investimenti effettuati dagli operatori del settore - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 116 del 2014, censurato dal TAR Lazio, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto - prevedendo una rimodulazione riduttiva delle tariffe incentivanti per la produzione di energia regolate nelle convenzioni ventennali stipulate con il GSE dai titolari di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW - lederebbe il legittimo affidamento dei fruitori nella conservazione della misura degli incentivi e comprometterebbe irragionevolmente gli investimenti da essi effettuati. La normativa censurata - adeguando gli incentivi fotovoltaici all'aumentata remuneratività di essi (rispetto ai costi di produzione e al quadro complessivo europeo) e destinando, con logica perequativa, i correlativi minori oneri per l'utenza alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia in media e in bassa tensione - opera un equo bilanciamento tra le opposte esigenze di garantire sostenibilità alla politica di supporto alle energie rinnovabili e di ridurre il peso economico di incentivi che gravano, come onere generale di sistema, anche sugli utenti finali dell'energia elettrica. Un simile intervento - rispondente ad un interesse pubblico - non incide con carattere "improvviso e imprevedibile" sui rapporti di durata riconducibili alle convenzioni, e dunque non viola il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica (come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale e delle Corti europee), dovendo escludersi - anche in base alla sequenza evolutiva della normativa di settore - sia la pretesa consolidazione di un "diritto quesito" dei fruitori degli incentivi a conservarne immutata la misura originaria per l'intero ventennio di convenuta durata del rapporto, sia l'asserita imprevedibilità della loro rimodulazione, la quale risulta, in qualche modo, preannunciata e finalizzata proprio ad assicurare la "stabilità", come caratteristica dell'intero sistema incentivante e non del singolo incentivo, oltre a costituire (nel quadro di un mercato "regolato" di settore, come quello di cui trattasi) un elemento fisiologicamente riconducibile al rischio normativo di impresa. Né l'operata riduzione incide radicalmente sugli investimenti effettuati, essendo invece declinata in modo da salvaguardarne la sostenibilità ed assicurarne l'equa remunerazione, attraverso l'articolazione della rimodulazione in tre opzioni alternative - con facoltà per ciascun operatore di scegliere tra due diverse da quella imposta ex lege in via residuale - e la previsione della possibilità di accedere a misure compensative erogate da operatori bancari o finanziari (tali da attenuare l'incidenza economica della riduzione).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 116 del 2014, censurato dal TAR Lazio, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto - prevedendo una rimodulazione riduttiva delle tariffe incentivanti per la produzione di energia regolate nelle convenzioni ventennali stipulate con il GSE dai titolari di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW - lederebbe il legittimo affidamento dei fruitori nella conservazione della misura degli incentivi e comprometterebbe irragionevolmente gli investimenti da essi effettuati. La normativa censurata - adeguando gli incentivi fotovoltaici all'aumentata remuneratività di essi (rispetto ai costi di produzione e al quadro complessivo europeo) e destinando, con logica perequativa, i correlativi minori oneri per l'utenza alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia in media e in bassa tensione - opera un equo bilanciamento tra le opposte esigenze di garantire sostenibilità alla politica di supporto alle energie rinnovabili e di ridurre il peso economico di incentivi che gravano, come onere generale di sistema, anche sugli utenti finali dell'energia elettrica. Un simile intervento - rispondente ad un interesse pubblico - non incide con carattere "improvviso e imprevedibile" sui rapporti di durata riconducibili alle convenzioni, e dunque non viola il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica (come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale e delle Corti europee), dovendo escludersi - anche in base alla sequenza evolutiva della normativa di settore - sia la pretesa consolidazione di un "diritto quesito" dei fruitori degli incentivi a conservarne immutata la misura originaria per l'intero ventennio di convenuta durata del rapporto, sia l'asserita imprevedibilità della loro rimodulazione, la quale risulta, in qualche modo, preannunciata e finalizzata proprio ad assicurare la "stabilità", come caratteristica dell'intero sistema incentivante e non del singolo incentivo, oltre a costituire (nel quadro di un mercato "regolato" di settore, come quello di cui trattasi) un elemento fisiologicamente riconducibile al rischio normativo di impresa. Né l'operata riduzione incide radicalmente sugli investimenti effettuati, essendo invece declinata in modo da salvaguardarne la sostenibilità ed assicurarne l'equa remunerazione, attraverso l'articolazione della rimodulazione in tre opzioni alternative - con facoltà per ciascun operatore di scegliere tra due diverse da quella imposta ex lege in via residuale - e la previsione della possibilità di accedere a misure compensative erogate da operatori bancari o finanziari (tali da attenuare l'incidenza economica della riduzione).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/06/2014
n. 91
art. 26
co. 3
legge
11/08/2014
n. 116
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte