Sentenza 16/2017 (ECLI:IT:COST:2017:16)
Massima numero 39247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  07/12/2016;  Decisione del  07/12/2016
Deposito del 24/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39239  39240  39241  39242  39243  39244  39245  39246  39248  39249  39250


Titolo
Energia - Incentivi alle energie rinnovabili - Tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - Rimodulazione, secondo opzioni prefissate, per gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kw - Conseguente riduzione, dal 1° gennaio 2015, della misura degli incentivi indicata nelle convenzioni ventennali stipulate con il Gestore dei servizi elettrici (GSE) - Denunciata sottrazione di crediti ai privati in assenza di un interesse generale - Conseguente violazione del principio di "protezione della proprietà" e contrasto con il Protocollo addizionale alla CEDU e con il Trattato sull'Unione europea - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 116 del 2014, censurato dal TAR Lazio - in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e all'art. 6, par. 3, del Trattato sull'Unione europea - in quanto sottrarrebbe, a beneficio dello Stato, parte dei crediti spettanti ai titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW in virtù delle convenzioni ventennali da essi stipulate con il GSE. La rimodulazione riduttiva degli incentivi al fotovoltaico, disposta dalla norma censurata, non viola il principio di "protezione della proprietà", esteso ai diritti di credito, dal momento che - secondo la giurisprudenza della Corte EDU - detto principio non è di ostacolo ad interferenze da parte della pubblica autorità in presenza di un interesse generale e che, al fine della verifica di sussistenza di un tale interesse e della congruità delle sue modalità attuative, è riconosciuto a ciascuno Stato membro un ampio margine di apprezzamento. A sua volta, la giurisprudenza della Corte di giustizia UE in tema di legittimo affidamento nei rapporti di durata ha riconosciuto che l'abolizione anticipata di un regime di favore rientra nel potere discrezionale delle Autorità nazionali, incontrando ostacolo solo nell'affidamento che nel mantenimento di esso potrebbe porre l'«operatore economico prudente e accorto», e poiché la rimodulazione di cui trattasi non è stata imprevedibile né improvvisa, l'«operatore economico prudente e accorto» avrebbe potuto tener conto della possibile evoluzione normativa, considerate le caratteristiche di temporaneità e mutevolezza dei regimi di sostegno.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 26  co. 3

legge  11/08/2014  n. 116  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1  

trattato unione europea    n.   art. 6  § 3