Sentenza 16/2017 (ECLI:IT:COST:2017:16)
Massima numero 39248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  07/12/2016;  Decisione del  07/12/2016
Deposito del 24/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39239  39240  39241  39242  39243  39244  39245  39246  39247  39249  39250


Titolo
Energia - Incentivi alle energie rinnovabili - Tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - Rimodulazione, secondo opzioni prefissate, per gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kw - Conseguente riduzione, dal 1° gennaio 2015, della misura degli incentivi indicata nelle convenzioni ventennali stipulate con il Gestore dei servizi elettrici (GSE) - Denunciate disparità di trattamento in base alla portata e ai titolari degli impianti nonché al tipo di fonte rinnovabile - Differenziazioni non ingiustificate - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 116 del 2014, censurato dal TAR Lazio - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - per disparità di trattamento sotto più profili in danno dei titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW. La diversità di dimensione rispetto agli impianti di potenza inferiore di per sé giustifica la prevista rimodulazione delle tariffe incentivanti solo relativamente a quelli di portata eccedente i 200 kW, che assorbono la maggior quantità di incentivi, con corrispettivo maggior onere sul sistema. Neppure è configurabile disparità di trattamento rispetto agli impianti di portata superiore ai 200 kW in titolarità di enti locali o scuole, esonerati dalla rimodulazione, stante l'evidente non omogeneità delle categorie di soggetti poste in comparazione e la rispondenza a pubblico interesse della deroga in favore di enti e scuole. Quanto all'ipotizzato deteriore trattamento dei produttori da fonte solare, rispetto agli altri percettori di incentivi parimenti finanziati dagli utenti attraverso i cosiddetti oneri generali di sistema, il rimettente non conferisce adeguato rilievo alle ragioni (tra cui la dimensione degli impianti) che sono alla base della diversificata normativa di accesso alle incentivazioni pubbliche, rispettivamente adottata per il fotovoltaico e per le altre fonti rinnovabili di energia.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 26  co. 3

legge  11/08/2014  n. 116  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte