Sentenza 50/2017 (ECLI:IT:COST:2017:50)
Massima numero 39735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della normativa impugnata - Modifica non satisfattiva delle ragioni di censura riferite a singola disposizione - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della normativa impugnata - Modifica non satisfattiva delle ragioni di censura riferite a singola disposizione - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Testo
Non può ritenersi cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge reg. Liguria n. 11 del 2015, sostitutivo del comma 5 dell'art. 2 della legge urbanistica regionale n. 36 del 1997, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - per contrasto con l'art. 145, comma 3, cod. beni culturali e paesaggio. La prospettata antinomia con il principio di prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore non è stata superata dallo ius superveniens recato dalla legge reg. Liguria n. 29 del 2016, in quanto la norma regionale impugnata continua a vincolare ai piani di bacino e delle aree protette l'intera "pianificazione territoriale di livello regionale", categoria quest'ultima che - dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2016 all'art. 3 della legge regionale n. 36 del 1997 - include anche il "Piano paesaggistico".
Non può ritenersi cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge reg. Liguria n. 11 del 2015, sostitutivo del comma 5 dell'art. 2 della legge urbanistica regionale n. 36 del 1997, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - per contrasto con l'art. 145, comma 3, cod. beni culturali e paesaggio. La prospettata antinomia con il principio di prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore non è stata superata dallo ius superveniens recato dalla legge reg. Liguria n. 29 del 2016, in quanto la norma regionale impugnata continua a vincolare ai piani di bacino e delle aree protette l'intera "pianificazione territoriale di livello regionale", categoria quest'ultima che - dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2016 all'art. 3 della legge regionale n. 36 del 1997 - include anche il "Piano paesaggistico".
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
02/04/2015
n. 11
art. 2
co. 3
legge della Regione Liguria
04/09/1997
n. 36
art. 2
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 145
co. 3