Sentenza 16/2017 (ECLI:IT:COST:2017:16)
Massima numero 39250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  07/12/2016;  Decisione del  07/12/2016
Deposito del 24/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39239  39240  39241  39242  39243  39244  39245  39246  39247  39248  39249


Titolo
Energia - Incentivi alle energie rinnovabili - Tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - Introduzione di una nuova modalità di pagamento a decorrere dal secondo semestre 2014 - Denunciata violazione del principio del legittimo affidamento e irragionevole incidenza su rapporti in corso - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - dell'art. 26, comma 2, del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 116 del 2014, che introduce una nuova modalità di pagamento delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici (di potenza superiore o inferiore ai 200 kW). Detta modalità non è tale da penalizzare gli operatori del settore, ai quali anzi garantisce, a regime, una maggiore certezza e stabilità dei flussi finanziari, per effetto del previsto meccanismo di anticipazione-conguaglio, basato sulla corresponsione di rate mensili, di importo costante, corrispondenti al "90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione" e successivo "conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo".

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 26  co. 2

legge  11/08/2014  n. 116  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte