Sentenza 16/2017 (ECLI:IT:COST:2017:16)
Massima numero 39249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
07/12/2016; Decisione del
07/12/2016
Deposito del 24/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Titolo
Energia - Incentivi alle energie rinnovabili - Tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - Rimodulazione, secondo opzioni prefissate, per gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kw - Conseguente riduzione, dal 1° gennaio 2015, della misura degli incentivi indicata nelle convenzioni ventennali stipulate con il Gestore dei servizi elettrici (GSE) - Denunciata lesione dell'autonomia privata - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Energia - Incentivi alle energie rinnovabili - Tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - Rimodulazione, secondo opzioni prefissate, per gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kw - Conseguente riduzione, dal 1° gennaio 2015, della misura degli incentivi indicata nelle convenzioni ventennali stipulate con il Gestore dei servizi elettrici (GSE) - Denunciata lesione dell'autonomia privata - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 116 del 2014, sollevata dal TAR Lazio - in riferimento all'art. 41 Cost. - per lesione dell'autonomia privata, derivante dall'incidenza della censurata rimodulazione delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici su "negozi di diritto privato". A prescindere dall'accessorietà di detti "negozi" a provvedimenti di concessione dell'incentivo, la limitazione all'esercizio della libertà d'iniziativa economica corrisponde all'utilità sociale, individuata non arbitrariamente e perseguita con misure non palesemente incongrue.
Secondo il principio più volte ribadito nella giurisprudenza costituzionale, non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, come sancito dall'art. 41, secondo comma, Cost., purché, per un verso, l'individuazione di quest'ultima non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue. (Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 247 del 2010, n. 152 del 2010 e n. 167 del 2009).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 116 del 2014, sollevata dal TAR Lazio - in riferimento all'art. 41 Cost. - per lesione dell'autonomia privata, derivante dall'incidenza della censurata rimodulazione delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici su "negozi di diritto privato". A prescindere dall'accessorietà di detti "negozi" a provvedimenti di concessione dell'incentivo, la limitazione all'esercizio della libertà d'iniziativa economica corrisponde all'utilità sociale, individuata non arbitrariamente e perseguita con misure non palesemente incongrue.
Secondo il principio più volte ribadito nella giurisprudenza costituzionale, non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, come sancito dall'art. 41, secondo comma, Cost., purché, per un verso, l'individuazione di quest'ultima non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue. (Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 247 del 2010, n. 152 del 2010 e n. 167 del 2009).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/06/2014
n. 91
art. 26
co. 3
legge
11/08/2014
n. 116
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte