Sentenza 95/2024 (ECLI:IT:COST:2024:95)
Massima numero 46140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  19/03/2024;  Decisione del  19/03/2024
Deposito del 30/05/2024; Pubblicazione in G. U. 05/06/2024
Massime associate alla pronuncia:  46134  46135  46136  46137  46138  46139  46141


Titolo
Leale collaborazione - In genere - Condizioni per il suo esercizio - Intreccio di competenze statali e regionali o intervento sussidiario statale - Istituzioni di fondi statali - Necessità di coinvolgimento regionale laddove riguardino materia di propria competenza (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto disposizioni statali a sostegno dell'insularità, in una materia di esclusiva competenza statale). (Classif. 139001).

Testo

È necessario applicare il principio di leale collaborazione nelle ipotesi in cui lo Stato preveda un finanziamento, con vincolo di destinazione, che incida su materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente.

La necessità del parere o dell’intesa si ravvisa principalmente in due evenienze: in primo luogo, quando vi sia un intreccio (ovvero una interferenza o concorso) di competenze legislative che non permetta di individuare un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri; in secondo luogo, nei casi in cui la disciplina del finanziamento trovi giustificazione nella cosiddetta attrazione in sussidiarietà della stessa allo Stato, ai sensi dell’art. 118, primo comma, Cost. Nelle predette ipotesi, ai fini della salvaguardia delle competenze regionali, la legge statale deve prevedere strumenti di coinvolgimento delle regioni nella fase di attuazione della normativa, nella forma dell’intesa o del parere, in particolare quanto alla determinazione dei criteri e delle modalità del riparto delle risorse destinate agli enti territoriali. (Precedenti: S. 179/2022 - mass. 45069; S. 123/2022 - mass.45047; S. 114/2022 - mass. 44891; S. 40/2022 - mass. 44669; S. 104/2021 - mass. 43903; S. 74/2019 - mass. 42119; S. 72/2019 - mass. 42117; S. 185/2018 - mass. 40288; S. 71/2018 - mass. 41240; S. 61/2018 - mass. 41304).

Al fine di valutare se sussista la lesione del principio di leale collaborazione nell’istituzione di un fondo statale destinato a finanziare uno specifico settore, occorre verificare anzitutto a quale ambito materiale afferisce il fondo, la cui natura va esaminata con riguardo all’oggetto, alla ratio e alla finalità della norma che lo prevede. (Precedente: S. 78/2020 - mass. 42537).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 5 e 117, terzo comma, Cost., con riguardo al principio di leale collaborazione, e agli artt. 3, 7 e 8 dello statuto speciale anche in relazione all’art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006, che rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; che esso sia destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna; e che con d.m. sono stabiliti le modalità e i criteri per l’utilizzo del fondo di cui al comma 494. L’intervento finanziario impugnato – che si configura come un intervento statale “speciale”, finalizzato a promuovere la riduzione degli svantaggi derivanti dall’insularità ai sensi dell’art. 119 Cost., da inquadrare nell’ambito di “aiuti sociali”, ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. a, TFUE e dell’art. 51 del regolamento UE n. 651/2014 – consiste in un contributo sul prezzo del biglietto che i cittadini residenti nel territorio siciliano e sardo sostengono per i collegamenti aerei tra aeroporti situati nelle due regioni e aeroporti situati all’interno dello Spazio economico europeo, ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e, nella materia perequazione delle risorse finanziarie. L’intervento statale pertanto non incide sulle competenze regionali evocate dalla ricorrente).



Atti oggetto del giudizio

legge  29/12/2022  n. 197  art. 1  co. 494

legge  29/12/2022  n. 197  art. 1  co. 495

legge  29/12/2022  n. 197  art. 1  co. 496

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

Altri parametri e norme interposte

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 837