Sentenza 17/2017 (ECLI:IT:COST:2017:17)
Massima numero 39536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/12/2016;  Decisione del  07/12/2016
Deposito del 24/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39537  39538  39539  39540


Titolo
Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Applicazione nei confronti della madre di minori imputata per gravi reati - Divieto solo in presenza di prole di età non superiore a sei anni - Conseguente applicazione automatica della custodia carceraria al compimento del sesto anno di età del minore - Denunciata impossibilità per il giudice di valutare le peculiarità del caso concreto - Dedotta violazione dell'effettività dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di libertà personale nonché del diritto di difesa - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Riferibilità del censurato automatismo alla presunzione legale di adeguatezza della sola custodia cautelare carceraria per gli imputati di alcuni gravi reati (tra cui l'associazione di tipo mafioso) - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Roma - in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 Cost. - nella parte in cui, prevedendo "che non possa essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di imputati [...] per gravi reati, che siano genitori di prole solo di età non superiore a sei anni", imporrebbe automaticamente l'applicazione della misura cautelare carceraria al compimento del sesto anno d'età del minore, senza permettere al giudice di valutare le particolarità del caso concreto, con asserita lesione dell'effettività dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di libertà personale. Il limite legislativo dei sei anni di età del minore - cui è condizionata l'operatività del divieto di custodia carceraria nei confronti della madre imputata per gravi delitti (in specie, di tipo mafioso) - non può essere accostato alle presunzioni legali assolute che comportano l'applicazione di determinate misure o pene sulla base di un titolo di reato, poiché il divieto di applicazione della custodia carceraria, previsto (salve esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) dalla disposizione censurata, prescinde dal titolo di reato, riferendosi in generale ad alcune categorie di imputati (tra i quali la madre di figli minori infraseienni con lei conviventi). L'automatismo denunciato dal rimettente è, semmai, quello contenuto nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce una presunzione - considerata non irragionevole dalla Corte costituzionale - di adeguatezza della sola custodia cautelare carceraria per gli imputati di alcuni gravi reati, tra i quali quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. Al contrario, il censurato comma 4 dello stesso art. 275 comporta una deroga (sia pur soggetta a condizioni e limiti) ai criteri di scelta delle misure cautelari dettati dai precedenti commi dello stesso articolo, e, quindi, anche alla suddetta presunzione legale. (Precedenti citati: sentenze n. 48 del 2015, n. 57 del 2013 e n. 265 del 2010, ordinanza n. 450 del 1995, sulla non irragionevolezza della valutazione legislativa, basata sull'id quod plerumque accidit, di adeguatezza della sola misura custodiale carceraria per gli imputati di reati di stampo mafioso).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 275  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte