Sentenza 17/2017 (ECLI:IT:COST:2017:17)
Massima numero 39539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/12/2016;  Decisione del  07/12/2016
Deposito del 24/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39536  39537  39538  39540


Titolo
Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Applicazione nei confronti della madre di minori imputata per gravi reati - Divieto solo in presenza di prole di età non superiore a sei anni - Denunciata restrizione della tutela del preminente interesse del minore rispetto a quella assicurata, sino al compimento dell'età di dieci anni, ai minori figli di soggetti già condannati in via definitiva - Insussistenza del vizio ipotizzato - Diversità delle esigenze di difesa sociale poste in bilanciamento con l'interesse del minore nei due casi - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Roma - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, prevedendo "che non possa essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di imputati [...] per gravi reati, che siano genitori di prole solo di età non superiore a sei anni", tutelerebbe il preminente interesse dei minori, figli di genitori imputati, solo fino al sesto anno d'età, anziché fino al decimo, come previsto da varie disposizioni dell'ordinamento penitenziario per i minori figli di soggetti già condannati in via definitiva. Se è vero che l'interesse del minore non muta a seconda del titolo (cautelare o esecutivo) che legittima la restrizione della libertà personale del genitore, le esigenze di difesa sociale sono di natura profondamente diversa a seconda del titolo di detenzione, essendo le misure cautelari, a differenza della pena, volte a presidiare i pericula libertatis, cioè ad evitare la fuga, l'inquinamento delle prove e la commissione di reati. Ne consegue che il principio da porre in bilanciamento con l'interesse del minore è, nei due casi, differente. E non raggiunge, pertanto, il livello della irragionevolezza manifesta la circostanza che il bilanciamento tra tali distinte esigenze e l'interesse del minore fornisca esiti non coincidenti. (Precedenti citati: sentenza n. 25 del 1979 e ordinanza n. 145 del 2009, sulle ben diverse funzioni della pena e della custodia cautelare in carcere; ordinanza n. 532 del 2002, sulla finalità delle misure cautelari).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni in materia cautelare finalizzate alla tutela dell'interesse dei minori figli di genitori imputati non costituiscono idonei tertia comparationis rispetto a quelle analoghe dettate dall'ordinamento penitenziario per i genitori ristretti a seguito di condanna. Né sono assimilabili, ai fini di uno scrutinio di eguaglianza, status fra loro eterogenei, come quello dell'imputato sottoposto ad una misura cautelare personale, da una parte, e quello del condannato in fase di esecuzione della pena, dall'altra. (Precedente citato: ordinanza n. 260 del 2009).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 275  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte