Sentenza 18/2017 (ECLI:IT:COST:2017:18)
Massima numero 39494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
07/12/2016; Decisione del
07/12/2016
Deposito del 24/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:
39495
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Descrizione sintetica ma sufficiente della fattispecie di causa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Descrizione sintetica ma sufficiente della fattispecie di causa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie concreta - proposta in ordine alla questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare, che abbia sollecitato il pubblico ministero a modificare l'imputazione per ritenuta diversità del fatto, divenga - una volta accolto l'invito - incompatibile a continuare a trattare la stessa udienza preliminare. L'ordinanza di rimessione contiene un'esposizione della vicenda concreta, se pur sintetica, comunque sufficiente a soddisfare l'onere di motivazione sulla rilevanza, essendo stata rappresentata la situazione processuale che, ove la questione fosse accolta, determinerebbe l'insorgenza dell'incompatibilità nel giudizio a quo.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie concreta - proposta in ordine alla questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare, che abbia sollecitato il pubblico ministero a modificare l'imputazione per ritenuta diversità del fatto, divenga - una volta accolto l'invito - incompatibile a continuare a trattare la stessa udienza preliminare. L'ordinanza di rimessione contiene un'esposizione della vicenda concreta, se pur sintetica, comunque sufficiente a soddisfare l'onere di motivazione sulla rilevanza, essendo stata rappresentata la situazione processuale che, ove la questione fosse accolta, determinerebbe l'insorgenza dell'incompatibilità nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte