Ordinanza 19/2017 (ECLI:IT:COST:2017:19)
Massima numero 39210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
07/12/2016; Decisione del
07/12/2016
Deposito del 24/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:
39211
Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità a celebrare il dibattimento o il giudizio abbreviato - Omessa previsione per il giudice che abbia respinto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità a celebrare il dibattimento o il giudizio abbreviato - Omessa previsione per il giudice che abbia respinto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla legge n. 67 del 2014, censurato dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice del dibattimento, o del giudizio abbreviato, del giudice che abbia respinto la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Il rimettente si limita, infatti, a richiamare genericamente l'eccezione formulata dal difensore dell'imputato in una memoria (integrata poi in udienza) e ad evocarne i parametri, affermando di ritenere la questione «non manifestamente infondata attesi i dubbi interpretativi sollevati in sede di applicazione della norma».
Per costante giurisprudenza, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale non è ammessa la cosiddetta motivazione per relationem: stante il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo deve rendere, infatti, esplicite le ragioni per le quali ritiene la questione non manifestamente infondata, facendole proprie, senza potersi limitare al mero rinvio a quelle evidenziate dalle parti in corso di giudizio. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2015 e n. 7 del 2014; ordinanze n. 20 del 2014 e n. 175 del 2013)
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla legge n. 67 del 2014, censurato dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice del dibattimento, o del giudizio abbreviato, del giudice che abbia respinto la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Il rimettente si limita, infatti, a richiamare genericamente l'eccezione formulata dal difensore dell'imputato in una memoria (integrata poi in udienza) e ad evocarne i parametri, affermando di ritenere la questione «non manifestamente infondata attesi i dubbi interpretativi sollevati in sede di applicazione della norma».
Per costante giurisprudenza, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale non è ammessa la cosiddetta motivazione per relationem: stante il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo deve rendere, infatti, esplicite le ragioni per le quali ritiene la questione non manifestamente infondata, facendole proprie, senza potersi limitare al mero rinvio a quelle evidenziate dalle parti in corso di giudizio. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2015 e n. 7 del 2014; ordinanze n. 20 del 2014 e n. 175 del 2013)
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 34
co. 2
legge
28/04/2014
n. 67
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte