Ordinanza 19/2017 (ECLI:IT:COST:2017:19)
Massima numero 39211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  07/12/2016;  Decisione del  07/12/2016
Deposito del 24/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39210


Titolo
Thema decidendum - Eccezioni di inammissibilità della questione incidentale per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza e per difetto di rilevanza attuale - Assorbimento della seconda in conseguenza dell'accoglimento della prima.

Testo
Accolta l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione incidentale avente ad oggetto l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla legge n. 67 del 2014, rimane assorbita l'ulteriore eccezione inerente all'asserito difetto di rilevanza attuale del dubbio di incostituzionalità prospettato.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 2

legge  28/04/2014  n. 67  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte