Ragionevolezza (principio di) - In genere - Fondamento del canone di coerenza, logica, teleologica e storico-cronologica delle leggi - Necessità di rispettare anche la razionalità intra legem, quale non contraddittorietà tra la disposizione e la sua causa normativa (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto disposizioni statali a sostegno dell'insularità, coerentemente alle finalità indicate). (Classif. 209001).
Con riguardo al principio di ragionevolezza dall’art. 3 Cost. si può desumere un canone di razionalità, in relazione al quale, per valutare la legittimità costituzionale di una legge, è necessario svolgere un sindacato di conformità a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica. (Precedente: S. 86/2017 - mass. 39940).
Il principio di ragionevolezza risulta leso quando si accerti l’esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. Tuttavia, non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità, consistendo il giudizio di ragionevolezza in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere che, quando è disgiunto dal riferimento ad un tertium comparationis, può trovare ingresso solo se l’irrazionalità o l’iniquità delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile. (Precedenti: S. 195/2022 - mass. 45011; S. 6/2019 - mass. 42180; S. 86/2017 - mass. 39940).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., dell’art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, che rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; che esso sia destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna; e che con d.m. sono stabiliti le modalità e i criteri per l’utilizzo del fondo di cui al comma 494. Non è ravvisabile alcuna intrinseca contraddittorietà tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore – riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità – e l’istituzione di un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna. Con riguardo all’asserita violazione del principio di legalità, posto che è inconferente il riferimento all’art. 23 Cost., le disposizioni impugnate non sono composte da un precetto indeterminato, avendo il legislatore statale specificato in modo chiaro e preciso le finalità del fondo – interventi per la mobilità aerea –, l’ammontare delle risorse da destinare agli obiettivi predefiniti, i soggetti destinatari dei contributi – i cittadini residenti nelle due Regioni insulari – e lo strumento attraverso il quale devono essere stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse – d.m.).