Sentenza 20/2017 (ECLI:IT:COST:2017:20)
Massima numero 39643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  07/12/2016;  Decisione del  07/12/2016
Deposito del 24/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39644  39645  39646  39647


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Descrizione della fattispecie di causa - Sufficiente dimostrazione dell'applicabilità nel giudizio a quo della richiesta pronuncia additiva - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. proc. pen. e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non consentono di intercettare il contenuto della corrispondenza postale in genere e, in particolare, di quella del detenuto. Pur omettendo di indicare specificamente i contenuti delle comunicazioni epistolari intercettate, l'ordinanza di rimessione descrive le fattispecie di causa in termini sufficienti a consentire il necessario controllo sull'applicabilità nel procedimento principale delle norme risultanti dalla richiesta pronuncia additiva, esponendo altresì le ragioni logiche e giuridiche per le quali, ai fini della decisione di merito, occorre procedere a una valutazione integrale delle predette comunicazioni, non consentita dalle norme censurate.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 266  co. 

legge  26/07/1975  n. 354  art. 18  co. 

legge  08/04/2004  n. 95  art. 3  co. 

legge  26/07/1975  n. 354  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte