Corrispondenza (libertà e segretezza della) - Diritto inviolabile a comunicare liberamente e riservatamente - Garanzia costituzionale - Limitazioni o restrizioni preordinate al perseguimento di altri interessi costituzionalmente rilevanti (tra cui l'amministrazione della giustizia e la persecuzione dei reati) - Possibilità - Condizioni.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (incluse quelle telefoniche, elettroniche, informatiche, tra presenti o effettuate con gli altri mezzi resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia) sono oggetto del diritto inviolabile tutelato dall'art. 15 Cost., che garantisce quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana. Tale diritto, al pari di ogni altro costituzionalmente protetto, può subire limitazioni o restrizioni, ma a condizione che sia rispettata la duplice garanzia della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione e che le disposizioni limitative siano volte alla tutela di un altro diritto o al perseguimento di un altro interesse costituzionalmente rilevante, in ossequio ai principi di idoneità, necessità e proporzionalità. Non è invece necessaria l'uniformità della disciplina delle misure restrittive applicabili alla libertà di comunicazione, ben potendo la sua tutela tollerare, o persino richiedere, che la limitazione del diritto sia adeguatamente modulata in ragione delle diverse caratteristiche del mezzo attraverso cui la comunicazione si esprime. (Precedenti citati: sentenze n. 366 del 1991 e n. 81 del 1993).
Ogni diritto costituzionalmente protetto non può espandersi illimitatamente e divenire "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, poiché la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e di ragionevolezza. (Precedente citato: sentenza n. 85 del 2013).
L'amministrazione della giustizia e la persecuzione dei reati costituiscono interessi primari, costituzionalmente rilevanti, idonei a giustificare una normativa limitativa del diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e della comunicazione, come quella sui mezzi di ricerca della prova, contenuta nel Libro II, Titolo III, Capo III, del codice di procedura penale.