Sentenza 20/2017 (ECLI:IT:COST:2017:20)
Massima numero 39646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  07/12/2016;  Decisione del  07/12/2016
Deposito del 24/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39643  39644  39645  39647


Titolo
Processo penale - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazione del contenuto della corrispondenza postale in genere e del detenuto in particolare - Esclusione - Conseguente impossibilità di captare il contenuto delle missive senza che il mittente e il destinatario ne vengano a conoscenza - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevole asimmetria rispetto alle comunicazioni telefoniche, informatiche e telematiche e per ingiustificata attribuzione di uno status privilegiato all'indagato detenuto - Insussistenza dei vizi denunciati - Discrezionalità del legislatore nel differenziare i mezzi di ricerca della prova in relazione ai diversi mezzi comunicativi utilizzati - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di assise d'appello di Reggio Calabria, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 266 cod. proc. pen. e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consentono l'intercettazione della corrispondenza postale in genere e, in particolare, di quella del detenuto, impedendo così di captare il contenuto delle missive senza che il mittente e il destinatario ne vengano a conoscenza. Lungi dall'implicare una asimmetria ingiustificata e lesiva del principio di eguaglianza rispetto alla normativa applicabile alle altre forme di comunicazione (conversazioni e comunicazioni telefoniche, telematiche o informatiche, ovvero gestuali), delle quali è consentita l'intercettazione (ex artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen.), la specifica disciplina dei mezzi di ricerca della prova applicabili alla corrispondenza postale in genere (attraverso il sequestro ex art. 254 cod. proc. pen.) e del detenuto in particolare (attraverso la procedura mediante visto di controllo prevista dall'ordinamento penitenziario) comporta un non irragionevole bilanciamento tra il diritto alla segretezza della corrispondenza e le esigenze di prevenzione e repressione dei reati. Il legislatore, infatti, avvalendosi della possibilità, di per sé non irragionevole, di prevedere differenti mezzi di ricerca della prova, tecnicamente confacenti alla diversa natura e grado di materializzazione del medium utilizzato per comunicare, ha individuato - per la corrispondenza epistolare - il sequestro (con conseguente acquisizione coattiva del supporto cartaceo e interruzione del flusso comunicativo) quale strumento idoneo a realizzare i contrapposti interessi costituzionali; e ha inoltre affiancato l'apposizione del visto di controllo agli altri strumenti limitativi della comunicazione previsti dall'art. 18-ter dell'ordinamento penitenziario, per realizzare nello specifico ambito della detenzione in carcere - di per sé limitativa della libertà di comunicare riservatamente - un bilanciamento tra le esigenze investigative e i diritti dei detenuti. Date le caratteristiche del mezzo comunicativo utilizzato e la particolare posizione del detenuto, deve escludersi la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà di tali scelte, riconducibili all'adeguato margine di discrezionalità legislativa nella regolazione degli istituti processuali e dei mezzi di ricerca della prova. Ciò non vuol dire che lo stesso legislatore, nel rispetto delle riserve di legge e di giurisdizione previste dall'art. 15 Cost. e in osservanza dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, non possa prevedere forme di captazione occulta dei contenuti che non interrompano il flusso comunicativo, come già accaduto per le comunicazioni telematiche e informatiche (artt. 11 e 12 della legge n. 547 del 1993); trattasi di delicate scelte discrezionali, non costituzionalmente necessitate che, come tali, rientrano a pieno titolo nelle competenze e nelle responsabilità del legislatore e non in quelle della Corte costituzionale, il cui compito precipuo è vigilare affinché il bilanciamento, fissato dalla legge, tra contrapposti diritti e interessi costituzionali risponda a principi di ragionevolezza e proporzionalità. (Precedenti citati: sentenza n. 372 del 2006, sul bilanciamento tra il principio costituzionale della tutela della riservatezza delle comunicazioni telefoniche e l'interesse della collettività alla repressione dei reati).

Nella regolazione degli istituti processuali, e segnatamente dei mezzi di ricerca della prova, debbono essere preservati adeguati margini di discrezionalità legislativa, soggetti solo al controllo di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà da parte della Corte costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2016, n. 138 del 2012 e n. 141 del 2011).

Per costante orientamento giurisprudenziale, la tutela costituzionale dei diritti fondamentali opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale, sia pure con le limitazioni imposte dalla particolare condizione in cui versa. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale. (Precedenti citati: sentenze n. 26 del 1999, n. 212 del 1997 e n. 349 del 1993).

Tra i diritti del detenuto, la possibilità di intrattenere rapporti con soggetti esterni riveste una particolare importanza affinché le modalità di esecuzione della pena siano rispettose dei principi costituzionali e, segnatamente, dell'art. 27 Cost.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 266  co. 

legge  26/07/1975  n. 354  art. 18  co. 

legge  08/04/2004  n. 95  art. 3  co. 

legge  26/07/1975  n. 354  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte