Sentenza 21/2017 (ECLI:IT:COST:2017:21)
Massima numero 39560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  07/12/2016;  Decisione del  07/12/2016
Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39561  39562  39563


Titolo
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Restrizione da parte della Corte alla sola disposizione attinta dalle censure.

Testo
L'oggetto della questione di legittimità costituzionale degli artt. 197-bis, commi 3 e 6, e 192, comma 3, cod. proc. pen., sollevata dal Tribunale di Macerata in riferimento all'art. 3 Cost., deve essere limitato ai soli citati commi dell'art. 197-bis, e in particolare al comma 6, poiché le censure del rimettente non investono la regola di giudizio contenuta nell'art. 192, comma 3, sulla valutazione delle dichiarazioni delle persone imputate in un procedimento connesso, ma esclusivamente l'applicabilità di tale regola alle dichiarazioni dei testimoni assistiti per effetto del rinvio operato dall'art. 197-bis, comma 6.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 192  co. 3

codice di procedura penale    n.   art. 197  co. 3

codice di procedura penale    n.   art. 197  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte