Sentenza 21/2017 (ECLI:IT:COST:2017:21)
Massima numero 39561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
07/12/2016; Decisione del
07/12/2016
Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Titolo
Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, assolto "perché il fatto non sussiste" - Obbligo di assistenza difensiva - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Avvenuta applicazione nel giudizio a quo della norma censurata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, assolto "perché il fatto non sussiste" - Obbligo di assistenza difensiva - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Avvenuta applicazione nel giudizio a quo della norma censurata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 3, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Macerata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni di imputati in un procedimento connesso o di un reato collegato, assolti in via definitiva perché il fatto non sussiste. Nel processo a quo non occorre più fare applicazione della disposizione censurata, in quanto il testimone, imputato di reato collegato e assolto perché il fatto non sussiste, è stato già sentito alla presenza del difensore.
È inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 3, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Macerata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni di imputati in un procedimento connesso o di un reato collegato, assolti in via definitiva perché il fatto non sussiste. Nel processo a quo non occorre più fare applicazione della disposizione censurata, in quanto il testimone, imputato di reato collegato e assolto perché il fatto non sussiste, è stato già sentito alla presenza del difensore.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 197
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte