Sentenza 21/2017 (ECLI:IT:COST:2017:21)
Massima numero 39562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
07/12/2016; Decisione del
07/12/2016
Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Titolo
Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, assolto "perché il fatto non sussiste" - Limitazione del loro valore probatorio secondo la regola (c.d. corroboration) di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - Irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese dal teste ordinario e dall'imputato in procedimento connesso o di reato collegato assolto "per non aver commesso il fatto" - Illegittimità costituzionale parziale.
Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, assolto "perché il fatto non sussiste" - Limitazione del loro valore probatorio secondo la regola (c.d. corroboration) di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - Irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese dal teste ordinario e dall'imputato in procedimento connesso o di reato collegato assolto "per non aver commesso il fatto" - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell'art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile. La disposizione censurata dal Tribunale di Macerata - che limita il valore probatorio delle dichiarazioni rese, come testimoni assistiti, da persone imputate in procedimento connesso o per reato collegato - è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 381 del 2006 limitatamente al caso del dichiarante assolto "per non aver commesso il fatto", ma risulta parimenti priva di razionale giustificazione e lesiva del principio di eguaglianza anche nel caso di assoluzione "perché il fatto non sussiste", che costituisce una formula liberatoria nel merito di uguale ampiezza. In entrambi i casi, l'efficacia di un giudicato di assoluzione - che pure esclude, per il dichiarante, qualsiasi responsabilità rispetto ai fatti oggetto del giudizio - risulta sostanzialmente svilita dalla presunzione di minore attendibilità delle sue dichiarazioni, scaturente dall'applicazione ad esse della regola legale di valutazione enunciata nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Detta presunzione risulta, inoltre, irragionevolmente discordante rispetto alle regulae iuris che presiedono alla valutazione giudiziale delle dichiarazioni rese dal teste ordinario, nonostante la comune condizione di assoluta indifferenza rispetto alla vicenda oggetto di giudizio, che connota le tipologie di dichiaranti in comparazione. A una ulteriore ingiustificata disparità di trattamento ha dato luogo la citata sentenza n. 381 del 2006, differenziando il regime e il valore probatorio delle dichiarazioni dell'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato, a seconda che l'assoluzione sia stata pronunciata per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. (Precedenti citati: sentenza n. 381 del 2006; ordinanza n. 265 del 2004, concernente le dichiarazioni rese da un coimputato nel medesimo reato, già giudicato con sentenza irrevocabile di patteggiamento).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell'art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile. La disposizione censurata dal Tribunale di Macerata - che limita il valore probatorio delle dichiarazioni rese, come testimoni assistiti, da persone imputate in procedimento connesso o per reato collegato - è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 381 del 2006 limitatamente al caso del dichiarante assolto "per non aver commesso il fatto", ma risulta parimenti priva di razionale giustificazione e lesiva del principio di eguaglianza anche nel caso di assoluzione "perché il fatto non sussiste", che costituisce una formula liberatoria nel merito di uguale ampiezza. In entrambi i casi, l'efficacia di un giudicato di assoluzione - che pure esclude, per il dichiarante, qualsiasi responsabilità rispetto ai fatti oggetto del giudizio - risulta sostanzialmente svilita dalla presunzione di minore attendibilità delle sue dichiarazioni, scaturente dall'applicazione ad esse della regola legale di valutazione enunciata nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Detta presunzione risulta, inoltre, irragionevolmente discordante rispetto alle regulae iuris che presiedono alla valutazione giudiziale delle dichiarazioni rese dal teste ordinario, nonostante la comune condizione di assoluta indifferenza rispetto alla vicenda oggetto di giudizio, che connota le tipologie di dichiaranti in comparazione. A una ulteriore ingiustificata disparità di trattamento ha dato luogo la citata sentenza n. 381 del 2006, differenziando il regime e il valore probatorio delle dichiarazioni dell'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato, a seconda che l'assoluzione sia stata pronunciata per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. (Precedenti citati: sentenza n. 381 del 2006; ordinanza n. 265 del 2004, concernente le dichiarazioni rese da un coimputato nel medesimo reato, già giudicato con sentenza irrevocabile di patteggiamento).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 197
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte