Sentenza 21/2017 (ECLI:IT:COST:2017:21)
Massima numero 39563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  07/12/2016;  Decisione del  07/12/2016
Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39560  39561  39562


Titolo
Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, assolto "perché il fatto non sussiste" - Obbligo di assistenza difensiva - Stretta correlazione con la caducata limitazione del valore probatorio di tali dichiarazioni - Illegittimità costituzionale consequenziale parziale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 197-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile. Tale dichiarazione di parziale incostituzionalità - consequenziale a quella del comma 6 dello stesso art. 197-bis - si impone per evitare che la testimonianza del dichiarante, imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato poi assolto "perché il fatto non sussiste", resti soggetta a una modalità di assunzione della prova che è strettamente correlata, in un regime di testimonianza assistita, alla caducata limitazione del valore probatorio delle sue dichiarazioni, e per non lasciare parzialmente in vita l'ingiustificata disparità di trattamento (rispetto alle dichiarazioni dell'imputato assolto "per non aver commesso il fatto"), alla quale tale caducazione ha posto riparo.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 197  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27