Sentenza 22/2017 (ECLI:IT:COST:2017:22)
Massima numero 39212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
09/11/2016; Decisione del
09/11/2016
Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:
39213
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Errore materiale nell'indicazione della disposizione censurata - Assenza di dubbi in ordine all'individuazione di essa - Insussistenza di aberratio ictus - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Errore materiale nell'indicazione della disposizione censurata - Assenza di dubbi in ordine all'individuazione di essa - Insussistenza di aberratio ictus - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per aberratio ictus, della questione incidentale di legittimità costituzionale "dell'art. 3 ter, co. 8 quater, DL 211 del 2011, conv. con modif. in L. 9 del 2012, modificato dal DL 52 del 2014, conv. con modif. in L. 81 del 2014", nella parte in cui "stabilisce che le misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione massima". L'errore materiale nell'indicazione degli estremi legislativi della norma censurata - commesso dal rimettente facendo riferimento a un comma del citato art. 3-ter che non esiste - non preclude l'ammissibilità della questione, dato che l'ordinanza di rimessione consente l'individuazione della disposizione da scrutinare, riportando il testo esatto dell'art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014. (Precedente citato: sentenza n. 307 del 2009).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per aberratio ictus, della questione incidentale di legittimità costituzionale "dell'art. 3 ter, co. 8 quater, DL 211 del 2011, conv. con modif. in L. 9 del 2012, modificato dal DL 52 del 2014, conv. con modif. in L. 81 del 2014", nella parte in cui "stabilisce che le misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione massima". L'errore materiale nell'indicazione degli estremi legislativi della norma censurata - commesso dal rimettente facendo riferimento a un comma del citato art. 3-ter che non esiste - non preclude l'ammissibilità della questione, dato che l'ordinanza di rimessione consente l'individuazione della disposizione da scrutinare, riportando il testo esatto dell'art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014. (Precedente citato: sentenza n. 307 del 2009).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/03/2014
n. 52
art. 1
co. 1
legge
30/05/2014
n. 81
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte