Sentenza 22/2017 (ECLI:IT:COST:2017:22)
Massima numero 39213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
09/11/2016; Decisione del
09/11/2016
Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:
39212
Titolo
Misure di sicurezza - Misure di sicurezza detentive (provvisorie e o definitive) - Ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (rems) - Durata non superiore al massimo edittale di pena detentiva prevista per il reato commesso - Conseguente inapplicabilità della misura oltre tale limite, pur in presenza di pericolosità sociale - Denunciata irragionevole equiparazione delle misure di sicurezza alle misure cautelari - Inapplicabilità nel giudizio a quo della norma censurata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Misure di sicurezza - Misure di sicurezza detentive (provvisorie e o definitive) - Ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (rems) - Durata non superiore al massimo edittale di pena detentiva prevista per il reato commesso - Conseguente inapplicabilità della misura oltre tale limite, pur in presenza di pericolosità sociale - Denunciata irragionevole equiparazione delle misure di sicurezza alle misure cautelari - Inapplicabilità nel giudizio a quo della norma censurata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014, censurato dal GIP del Tribunale di Napoli, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui "stabilisce che le misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione massima". La norma censurata non deve essere applicata nel giudizio a quo, per la decisiva ragione che la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione - maturata (in base alla sentenza n. 45 del 2015) nei confronti dell'imputato affetto da incapacità mentale irreversibile internato in via provvisoria - rende inapplicabili le misure di sicurezza, provvisorie o definitive, indipendentemente da quanto previsto in merito alla loro durata. Infatti, l'accertamento della commissione del reato per il quale si sta procedendo - che di regola è presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza - non avviene nel caso di estinzione del reato per prescrizione; e - contrariamente all'assunto del rimettente - l'art. 205, primo comma, cod. pen., declinando la regola generale che le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice "nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento", non può riferirsi alla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, che è regolata dall'art. 210 cod. pen., con la previsione che detta causa di proscioglimento "impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza". (Precedente citato: sentenza n. 45 del 2015, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile)
È dichiarata inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014, censurato dal GIP del Tribunale di Napoli, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui "stabilisce che le misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione massima". La norma censurata non deve essere applicata nel giudizio a quo, per la decisiva ragione che la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione - maturata (in base alla sentenza n. 45 del 2015) nei confronti dell'imputato affetto da incapacità mentale irreversibile internato in via provvisoria - rende inapplicabili le misure di sicurezza, provvisorie o definitive, indipendentemente da quanto previsto in merito alla loro durata. Infatti, l'accertamento della commissione del reato per il quale si sta procedendo - che di regola è presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza - non avviene nel caso di estinzione del reato per prescrizione; e - contrariamente all'assunto del rimettente - l'art. 205, primo comma, cod. pen., declinando la regola generale che le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice "nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento", non può riferirsi alla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, che è regolata dall'art. 210 cod. pen., con la previsione che detta causa di proscioglimento "impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza". (Precedente citato: sentenza n. 45 del 2015, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile)
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/03/2014
n. 52
art. 1
co. 1
legge
30/05/2014
n. 81
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte