Sentenza 23/2017 (ECLI:IT:COST:2017:23)
Massima numero 39564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  06/12/2016;  Decisione del  06/12/2016
Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39565


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata illustrazione delle ragioni di contrasto con i parametri evocati - Univocità dell'intervento manipolativo richiesto - Ricostruzione del quadro normativo immune da lacune riferibili ad esso - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita ambiguità delle censure e carente ricostruzione del quadro normativo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, nella parte in cui non prevede, per il calcolo della pensione ai superstiti di assicurati deceduti anteriormente ai 57 anni d'età, l'attualizzazione del coefficiente di trasformazione ai nuovi limiti d'età pensionabile in vigore. Le ragioni dell'asserito contrasto con gli evocati artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. sono illustrate in maniera adeguata dal rimettente, che sollecita un intervento manipolativo dal contenuto univoco e [in relazione ad esso] offre una ricostruzione del quadro normativo che non presenta le lacune eccepite dalla difesa dell'INPS (incentrate sull'avvenuto innalzamento del coefficiente di trasformazione per gli assicurati ultrasettantenni e sulla perdurante rilevanza del requisito dei cinquantasette anni d'età, in particolare ai fini della c.d. "opzione donna").

Atti oggetto del giudizio

legge  08/08/1995  n. 335  art. 1  co. 14

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte