Sentenza 23/2017 (ECLI:IT:COST:2017:23)
Massima numero 39565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  06/12/2016;  Decisione del  06/12/2016
Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39564


Titolo
Previdenza - Pensioni ai superstiti corrisposte dall'INPS - Calcolo contributivo - Utilizzazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni in caso di decesso dell'assicurato ad un'età inferiore - Omessa attualizzazione ai nuovi e più elevati limiti d'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia - Denunciata irragionevolezza e compromissione dell'adeguatezza dei trattamenti previdenziali - Insussistenza dei vizi denunciati - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, nella parte in cui non prevede, per il calcolo della pensione ai superstiti di assicurati deceduti anteriormente ai 57 anni d'età, l'attualizzazione del coefficiente di trasformazione del montante contributivo ai nuovi limiti d'età pensionabile in vigore. Il legislatore - nella discrezionalità che gli compete con riguardo alla determinazione dei presupposti e della misura delle pensioni - ha individuato un punto di mediazione tra il sistema di calcolo contributivo, introdotto dalla legge n. 335 del 1995, e il fondamento solidaristico che contraddistingue le pensioni ai superstiti, accorando a tale categoria di beneficiari il diritto al trattamento previdenziale anche quando l'assicurato non abbia maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e prevedendo l'applicazione di un coefficiente di trasformazione convenzionalmente ancorato all'età di cinquantasette anni in caso di decesso dell'assicurato ad un'età inferiore. L'avvenuta elevazione dell'età pensionabile nel diverso settore delle pensioni dirette non rende irragionevole tale punto di equilibrio né impone (come richiesto dal rimettente) di ancorare il censurato coefficiente di trasformazione a quello più favorevole previsto per chi acceda alla pensione di vecchiaia a un'età apprezzabilmente maggiore di cinquantasette anni. Un simile intervento risulterebbe disarmonico rispetto all'odierna configurazione della pensione ai superstiti come diritto autonomo e originario e comporterebbe l'assimilazione di situazioni eterogenee, governate da princìpi peculiari (da un lato, la pensione diretta di vecchiaia, con coefficienti di trasformazione rimodulati in armonia con l'innalzamento dell'età pensionabile; dall'altro, la pensione ai superstiti, erogata anche ai congiunti di assicurati morti prima di cinquantasette anni senza aver conseguito la pensione di vecchiaia); inoltre, uniformerebbe indiscriminatamente verso l'alto le pensioni ai superstiti di assicurati morti prima di aver conseguito il diritto alla pensione diretta, conducendo a un risultato non costituzionalmente imposto dal loro fondamento solidaristico e contrario alla linea di graduale ed equilibrato incremento del trattamento previdenziale in relazione al progredire dell'età pensionabile e della contribuzione versata. Quanto all'asserito vulnus alla garanzia di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, va rilevato che la ridefinizione dei coefficienti di trasformazione opera secondo un criterio di gradualità e in senso solo parzialmente riduttivo, e che i vincoli (correlati alla speranza di vita, all'andamento demografico e alle dinamiche del PIL di lungo periodo) imposti dalla legge al procedimento di revisione dei coefficienti contemperano la tutela dei diritti previdenziali dei singoli con la complessiva sostenibilità del sistema pensionistico. (Precedenti citati: sentenza n. 174 del 2016, sul fondamento solidaristico delle pensioni ai superstiti; sentenze n. 228 del 2010, n. 74 del 2008, n. 446 del 2002 e ordinanza n. 274 del 2015, sulla pensione ai superstiti come diritto autonomo e originario).

Atti oggetto del giudizio

legge  08/08/1995  n. 335  art. 1  co. 14

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte