Ordinanza 24/2017 (ECLI:IT:COST:2017:24)
Massima numero 39719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
23/11/2016; Decisione del
23/11/2016
Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Titolo
Unione europea - Primato del diritto dell'Unione - Condizioni per la sua applicazione in Italia (c.d. controlimiti) - Osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona - Eventuale contrasto in specifiche ipotesi normative - Necessità di dichiarare l'incostituzionalità della legge che ha autorizzato la ratifica dei trattati, per la sola parte in cui consente che tali ipotesi si realizzino.
Unione europea - Primato del diritto dell'Unione - Condizioni per la sua applicazione in Italia (c.d. controlimiti) - Osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona - Eventuale contrasto in specifiche ipotesi normative - Necessità di dichiarare l'incostituzionalità della legge che ha autorizzato la ratifica dei trattati, per la sola parte in cui consente che tali ipotesi si realizzino.
Testo
Nel riconoscere il primato del diritto dell'UE, ai sensi dell'art. 11 Cost., la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che l'osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona è condizione perché il diritto dell'Unione possa essere applicato in Italia. Qualora si verificasse il caso, sommamente improbabile, che in specifiche ipotesi normative tale osservanza venga meno, sarebbe necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell'ipotesi normativa si realizzi. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 1989, n. 170 del 1984 e n. 183 del 1973).
Nel riconoscere il primato del diritto dell'UE, ai sensi dell'art. 11 Cost., la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che l'osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona è condizione perché il diritto dell'Unione possa essere applicato in Italia. Qualora si verificasse il caso, sommamente improbabile, che in specifiche ipotesi normative tale osservanza venga meno, sarebbe necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell'ipotesi normativa si realizzi. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 1989, n. 170 del 1984 e n. 183 del 1973).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte