Ordinanza 24/2017 (ECLI:IT:COST:2017:24)
Massima numero 39720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  23/11/2016;  Decisione del  23/11/2016
Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39719  39721  39722  39723  39724  39725


Titolo
Unione europea - Rapporti con gli Stati membri - Possibilità che il diritto dell'Unione e le sentenze interpretative della Corte di giustizia impongano allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale - Esclusione - Verifica ultima della compatibilità delle regole europee con i principi supremi dell'ordinamento nazionale - Possibilità che sia demandata dalla Corte di giustizia alle competenti autorità dello Stato membro.

Testo

In linea di principio, il diritto dell'Unione europea, e le sentenze della Corte di giustizia che ne specificano il significato ai fini di un'uniforme applicazione, non possono interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale. I rapporti tra Unione e Stati membri sono definiti in forza del principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, del TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona), che implica reciproco rispetto e assistenza. Ciò comporta che le parti siano unite nella diversità. Non vi sarebbe rispetto se le ragioni dell'unità pretendessero di cancellare il nucleo stesso dei valori su cui si regge lo Stato membro, né se la difesa della diversità eccedesse quel nucleo, giungendo ad ostacolare la costruzione del futuro di pace, fondato su valori comuni, di cui parla il preambolo della CDFUE. La legittimazione (art. 11 Cost.) e la forza stessa dell'unità in seno ad un ordinamento caratterizzato dal pluralismo (art. 2 del TUE) nascono dalla sua capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro (art. 4, par. 2, del TUE). In caso contrario i Trattati europei mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno tratto origine per volontà degli Stati membri.

Il compito della Corte di giustizia di definire il campo di applicazione del diritto dell'Unione non implica che sia ulteriormente gravata dell'onere di valutare nel dettaglio se esso sia compatibile con l'identità costituzionale di ciascuno Stato membro. È perciò ragionevole attendersi che, nei casi in cui tale valutazione sia di non immediata evidenza, il giudice europeo provveda a stabilire il significato della normativa dell'Unione, rimettendo alle autorità nazionali la verifica ultima circa l'osservanza dei principi supremi dell'ordinamento nazionale. Tale verifica è rimessa dalla Costituzione italiana in via esclusiva alla Corte costituzionale, che i giudici devono investire del problema, sollevando questione di legittimità costituzionale.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 53  

trattato unione europea    n.   art. 2  

trattato unione europea    n.   art. 4  paragrafo 2

trattato unione europea    n.   art. 4  paragrafo 3