Ordinanza 24/2017 (ECLI:IT:COST:2017:24)
Massima numero 39721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
23/11/2016; Decisione del
23/11/2016
Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Titolo
Reati e pene - Principio di legalità in materia penale - Natura di principio supremo dell'ordinamento, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva - Inclusione nel suo ambito di ogni profilo sostanziale concernente la punibilità - Conseguente più elevato livello di protezione dei diritti della persona rispetto a quello riconosciuto dalle fonti europee.
Reati e pene - Principio di legalità in materia penale - Natura di principio supremo dell'ordinamento, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva - Inclusione nel suo ambito di ogni profilo sostanziale concernente la punibilità - Conseguente più elevato livello di protezione dei diritti della persona rispetto a quello riconosciuto dalle fonti europee.
Testo
Il principio di legalità in materia penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., esprime un principio supremo dell'ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva. Se l'applicazione di una norma del Trattato sul funzionamento dell'unione europea comportasse l'ingresso nell'ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di legalità in materia penale, la Corte costituzionale avrebbe il dovere di impedirlo.
Il principio di legalità in materia penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., esprime un principio supremo dell'ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva. Se l'applicazione di una norma del Trattato sul funzionamento dell'unione europea comportasse l'ingresso nell'ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di legalità in materia penale, la Corte costituzionale avrebbe il dovere di impedirlo.
La Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità. Appare a ciò conseguente che l'Unione europea rispetti questo livello di protezione dei diritti della persona, sia in ossequio all'art. 53 della CDFUE, sia perché, altrimenti, il processo di integrazione europea avrebbe l'effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani (art. 2 del TUE).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 53
trattato unione europea
n.
art. 2