Ordinanza 24/2017 (ECLI:IT:COST:2017:24)
Massima numero 39722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  23/11/2016;  Decisione del  23/11/2016
Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39719  39720  39721  39723  39724  39725


Titolo
Reati e pene - Prescrizione dei reati - Istituto di natura sostanziale che incide sulla punibilità - Conseguente assoggettamento al principio di legalità in materia penale.

Testo
Nell'ordinamento giuridico italiano, il regime legale della prescrizione dei reati è soggetto al principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), e deve quindi essere analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al momento della commissione del fatto, trattandosi di un istituto che incide sulla punibilità della persona. (Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2014 e n. 23 del 2013, sulle variabili - grado di allarme sociale, attenuazione delle esigenze punitive e "diritto all'oblio" - di cui tiene conto la disciplina legislativa della prescrizione di un reato).

Ciascuno Stato membro dell'UE è libero di attribuire alla prescrizione dei reati natura di istituto sostanziale (come l'Italia e, tra altri, la Spagna) o processuale, in conformità alla sua tradizione costituzionale, non sussistendo su questo aspetto - che non riguarda direttamente né le competenze dell'Unione, né norme dell'Unione - alcuna esigenza di uniformità nell'ambito giuridico europeo.

Anche se si dovesse ritenere che la prescrizione [dei reati] ha natura processuale, o che comunque può essere regolata anche da una normativa posteriore alla commissione del reato, ugualmente resterebbe il principio che l'attività del giudice chiamato ad applicarla deve dipendere da disposizioni legali sufficientemente determinate. In questo principio si coglie un tratto costitutivo degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri di civil law, i quali non affidano al giudice il potere di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento, e in ogni caso ripudiano l'idea che i tribunali penali siano incaricati di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire. Il largo consenso diffuso tra gli Stati membri su tale principio cardine della divisione dei poteri induce a ritenere che l'art. 49 della CDFUE abbia identica portata, ai sensi dell'art. 52, par. 4, della medesima Carta.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 49  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 52  paragrafo 4