Ordinanza 24/2017 (ECLI:IT:COST:2017:24)
Massima numero 39723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  23/11/2016;  Decisione del  23/11/2016
Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39719  39720  39721  39722  39724  39725


Titolo
Reati e pene - Reati tributari - Frodi all'IVA - Termine di prescrizione - Prolungamento non superiore a un quarto in caso di interruzione - Non applicazione di tale limite quando ne derivi l'impunità "in un numero considerevole di casi" di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea o la violazione del principio di assimilazione - Obbligo per il giudice penale, in forza dell'art. 325 TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia UE con la sentenza "Taricco" - Impedimenti di ordine costituzionale alla sua osservanza, derivanti dalla natura sostanziale della prescrizione nell'ordinamento italiano e dal conseguente più elevato livello di protezione assicurato agli imputati - Contrasto con il principio di legalità in materia penale (per mancanza di base legale sufficientemente determinata, ambiguità del requisito del "numero considerevole di casi", e insufficiente delimitazione della discrezionalità dell'autorità giudiziaria).

Testo

La regola che la Corte di giustizia UE ha tratto dall'art. 325 del TFUE con la sentenza "Taricco" interferisce con il regime legale della prescrizione dei reati, in quanto - nei casi e alle condizioni indicati da detta pronuncia - imporrebbe ai giudici penali, nell'ambito dei procedimenti riguardanti le frodi all'IVA, di non applicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui, in caso di atti interruttivi, limitano ad un quarto l'aumento del tempo necessario alla prescrizione dei reati fiscali puniti dal d.lgs. n. 74 del 2000. L'applicazione diretta della regola europea trova, peraltro, impedimenti di ordine costituzionale nella circostanza che in Italia la prescrizione appartiene al diritto penale sostanziale e come tale soggiace al principio supremo di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), il quale esige che il regime legale della prescrizione sia analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma vigente al tempo di commissione del fatto, così assicurando agli imputati un trattamento di maggior favore e un livello di protezione più elevato (come tale salvaguardato dall'art. 53 della CDFUE) di quello concesso loro dall'art. 49 della CDFUE e dall'art. 7 della CEDU. In forza di tale circostanza - estranea al diritto dell'Unione, il cui primato e la cui uniforme applicazione non sono quindi posti in discussione - la "regola Taricco" risulta non sufficientemente determinata e priva, sotto tale profilo, di base legale, in quanto non era ragionevolmente prevedibile dagli interessati in base al quadro normativo vigente al tempo del fatto, e in quanto non è idonea a escludere che la determinazione del tempo necessario per la prescrizione dei reati di cui trattasi sia determinato dal giudice mediante scelte discrezionali operate caso per caso (ciò che è vietato dalla riserva di legge e dal principio della separazione dei poteri, di cui l'art. 25, secondo comma, Cost. declina una versione particolarmente rigida nella materia penale). In particolare, il "numero considerevole di casi" di impunità delle frodi gravi in danno dell'Unione - cui è subordinato l'obbligo indicato dalla sentenza Taricco - è per sua natura ambiguo e comunque non riempibile attraverso l'esercizio della funzione interpretativa, risolvendosi nell'assegnazione al giudice penale di un obiettivo di risultato, da raggiungere (in difetto di indicazione analitica del percorso da seguire) con qualunque mezzo rinvenuto nell'ordinamento.

È un principio irrinunciabile del diritto penale che la disposizione scritta con cui si decide quali fatti punire, con quale pena, ed entro quale limite temporale, permetta una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. (Precedente citato: sentenza n. 5 del 2004).

Come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria, la necessità che la norma relativa al regime di punibilità sia sufficientemente determinata appartiene alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell'Unione europea quale corollario del principio di certezza del diritto, è presente anche nel sistema di tutela della CEDU, e incarna pertanto un principio generale del diritto dell'Unione.



Atti oggetto del giudizio

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 325  co. 

sentenza della Corte di giustizia UE  08/09/2015  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 49  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 53  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 7