Ordinanza 24/2017 (ECLI:IT:COST:2017:24)
Massima numero 39724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  23/11/2016;  Decisione del  23/11/2016
Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39719  39720  39721  39722  39723  39725


Titolo
Unione europea - Lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione - Interpretazione dell'art. 325 TFUE enunciata dalla Corte di giustizia UE con la sentenza "Taricco" - Obbligo per il giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione dei reati che osta "in un numero considerevole di casi" alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'unione o che viola il principio di assimilazione - Dubbio sulla sua applicabilità quando sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro - Rinvio pregiudiziale delle relative questioni di interpretazione alla Corte di giustizia UE.

Testo
È disposta la sottoposizione alla Corte di giustizia dell'UE, in via pregiudiziale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), delle seguenti questioni di interpretazione: 1) se l'art. 325, par. 1 e 2, del TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata; 2) se l'art. 325, par. 1 e 2, del TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare la predetta normativa nazionale, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità; 3) se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia UE 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare la predetta normativa nazionale, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro. È convincimento della Corte costituzionale - del quale va chiesta conferma alla Corte di giustizia - che la sentenza Taricco abbia inteso affermare che la regola tratta dall'art. 325 del TFUE è applicabile solo se compatibile con l'identità costituzionale dello Stato membro, e che spetta alle competenti autorità nazionali (in Italia, alla Corte costituzionale su iniziativa dei giudici) farsi carico di una siffatta valutazione. Tale interpretazione - che è conforme al principio di leale cooperazione e di proporzionalità, in quanto preserva l'identità costituzionale della Repubblica italiana senza compromettere le esigenze di uniforme applicazione del diritto dell'UE - permetterebbe di superare le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008 (nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l'art. 325, par. 1 e 2, come interpretato dalla sentenza Taricco), sollevate dalla Corte d'appello di Milano e dalla Corte di Cassazione per violazione dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale (in particolare, del principio di legalità in materia penale), ferma restando la responsabilità della Repubblica italiana per avere omesso di approntare un efficace rimedio contro le gravi frodi fiscali in danno degli interessi finanziari dell'Unione o in violazione del principio di assimilazione, e in particolare per avere compresso temporalmente l'effetto degli atti interruttivi della prescrizione. Occorrerebbe poi verificare nelle sedi competenti se il problema sia stato risolto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. l), del d.l. n. 138 del 2011 (come convertito nella legge n. 148 del 2011), che ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione dei reati puniti dagli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, con una disposizione che però non è applicabile a fatti commessi prima della sua entrata in vigore; in caso negativo, sarebbe urgente un intervento del legislatore per assicurare l'efficacia dei giudizi sulle frodi in questione, eventualmente anche evitando che l'esito sia compromesso da termini prescrizionali inadeguati.

Atti oggetto del giudizio

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 325  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte