Processo civile - In genere - Riforma, tramite decreto delegato, del processo di cognizione di primo grado - Nuova fase introduttiva e di trattazione - Verifiche preliminari del giudice sulla regolarità del contraddittorio - Anticipazione al decreto di fissazione dell'udienza (rispetto all'udienza di prima comparizione), con possibilità di adottare i provvedimenti necessari nonché indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione - Denunciato eccesso di delega - Inconferenza del parametro - Inammissibilità della questione. (Classif. 197001).
È dichiarata inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, prima sez. civ., in riferimento all’art. 77 Cost., dell’art. 171-bis cod. proc. civ. che, nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado – come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022, in forza della legge di delega n. 206 del 2021 – prevede che, ai fini dell’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza, il giudice: a) verifichi la regolarità del contraddittorio; b) emani, se si rende necessario sanare uno dei vizi riscontrati, i provvedimenti conseguenti, differendo, ove occorra, l’udienza; c) indichi alle parti, con il medesimo decreto, le altre questioni rilevate d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Il rimettente, nel muovere le censure per violazione dei criteri di delega, evoca oltre all’art. 76 Cost., anche l’art. 77 Cost., parametro inconferente poiché la disposizione censurata non è stata emanata con decreto-legge. (Precedenti: S. 225/2023 - mass. 45883; S. 171/2023 - mass. 45719; S. 46/2023 - mass. 45418; S. 8/2023 - mass. 45306; S. 259/2022; S. 248/2022 - mass. 45207; S. 198/2021 - mass. 44314).