Sentenza 96/2024 (ECLI:IT:COST:2024:96)
Massima numero 46202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MODUGNO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  09/05/2024;  Decisione del  09/05/2024
Deposito del 03/06/2024; Pubblicazione in G. U. 05/06/2024
Massime associate alla pronuncia:  46201  46203  46204  46205  46206  46412  46413  46414


Titolo
Processo civile - In genere - Riforma, tramite decreto delegato, del processo di cognizione di primo grado - Nuova fase introduttiva e di trattazione - Verifiche preliminari del giudice sulla regolarità del contraddittorio - Anticipazione al decreto di fissazione dell'udienza (rispetto all'udienza di prima comparizione), con possibilità di adottare i provvedimenti necessari nonché indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione - Denunciato eccesso di delega - Inconferenza del parametro - Inammissibilità della questione. (Classif. 197001).

Testo

È dichiarata inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, prima sez. civ., in riferimento all’art. 77 Cost., dell’art. 171-bis cod. proc. civ. che, nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado – come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022, in forza della legge di delega n. 206 del 2021 – prevede che, ai fini dell’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza, il giudice: a) verifichi la regolarità del contraddittorio; b) emani, se si rende necessario sanare uno dei vizi riscontrati, i provvedimenti conseguenti, differendo, ove occorra, l’udienza; c) indichi alle parti, con il medesimo decreto, le altre questioni rilevate d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Il rimettente, nel muovere le censure per violazione dei criteri di delega, evoca oltre all’art. 76 Cost., anche l’art. 77 Cost., parametro inconferente poiché la disposizione censurata non è stata emanata con decreto-legge. (Precedenti: S. 225/2023 - mass. 45883; S. 171/2023 - mass. 45719; S. 46/2023 - mass. 45418; S. 8/2023 - mass. 45306; S. 259/2022; S. 248/2022 - mass. 45207; S. 198/2021 - mass. 44314).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 171  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte