Ordinanza 25/2017 (ECLI:IT:COST:2017:25)
Massima numero 39219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
11/01/2017; Decisione del
11/01/2017
Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:
39220
Titolo
Sanzioni amministrative - Ritardo nel pagamento della sanzione pecuniaria (in specie, irrogata per violazione di norme del codice della strada) - Maggiorazione della somma dovuta di un decimo per ogni semestre, fino a quello di trasmissione del ruolo all'esattore - Denunciata irragionevolezza (anche in raffronto alla disciplina fiscale), contrasto con i doveri di solidarietà economica e sociale, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, asserita disparità di trattamento - Sopravvenuta normativa che introduce la possibilità di definizione agevolata degli interessi dovuti ai sensi della norma censurata - Restituzione degli atti al rimettente.
Sanzioni amministrative - Ritardo nel pagamento della sanzione pecuniaria (in specie, irrogata per violazione di norme del codice della strada) - Maggiorazione della somma dovuta di un decimo per ogni semestre, fino a quello di trasmissione del ruolo all'esattore - Denunciata irragionevolezza (anche in raffronto alla disciplina fiscale), contrasto con i doveri di solidarietà economica e sociale, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, asserita disparità di trattamento - Sopravvenuta normativa che introduce la possibilità di definizione agevolata degli interessi dovuti ai sensi della norma censurata - Restituzione degli atti al rimettente.
Testo
È ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di Grosseto, perchè rivaluti, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. - dell'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, il quale, nel disciplinare la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, stabilisce che «in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti». L'art. 6 del sopravvenuto d.l. n. 193 del 2016 (convertito dalla legge n. 225 del 2016) ha previsto che, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi espressamente indicati, e che per le sanzioni amministrative irrogate, come nella specie, per violazioni del codice della strada, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui al denunciato art. 27, sesto comma. Tale normativa incide sulla quantificazione degli interessi dovuti con modalità tali da influire sul contenuto delle censure proposte e, conseguentemente, rende ineludibile il riesame delle stesse da parte del rimettente (Precedente citato: ordinanza n. 115 del 2016).
È ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di Grosseto, perchè rivaluti, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. - dell'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, il quale, nel disciplinare la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, stabilisce che «in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti». L'art. 6 del sopravvenuto d.l. n. 193 del 2016 (convertito dalla legge n. 225 del 2016) ha previsto che, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi espressamente indicati, e che per le sanzioni amministrative irrogate, come nella specie, per violazioni del codice della strada, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui al denunciato art. 27, sesto comma. Tale normativa incide sulla quantificazione degli interessi dovuti con modalità tali da influire sul contenuto delle censure proposte e, conseguentemente, rende ineludibile il riesame delle stesse da parte del rimettente (Precedente citato: ordinanza n. 115 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 27
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte