Sentenza 26/2017 (ECLI:IT:COST:2017:26)
Massima numero 39549
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
11/01/2017; Decisione del
11/01/2017
Deposito del 27/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Titolo
Referendum - Controllo sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo - Formulazione del quesito con la c.d. tecnica del ritaglio - Ammissibilità in sé - Limite - Inammissibilità di quesiti a carattere propositivo che, attraverso l'operazione di ritaglio, mirano a introdurre un assetto sostanzialmente nuovo, estraneo al contesto normativo.
Referendum - Controllo sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo - Formulazione del quesito con la c.d. tecnica del ritaglio - Ammissibilità in sé - Limite - Inammissibilità di quesiti a carattere propositivo che, attraverso l'operazione di ritaglio, mirano a introdurre un assetto sostanzialmente nuovo, estraneo al contesto normativo.
Testo
La c.d. tecnica del ritaglio - con la quale, chiedendo l'abrogazione referendaria di frammenti lessicali, si mira ad ottenere, per effetto della saldatura dei brani linguistici che permangono, un insieme di precetti normativi aventi altro contenuto rispetto a quello originario - non è di per sé causa di inammissibilità del quesito referendario, poiché si risolve anch'essa in una abrogazione parziale della legge, e anzi si rende a volte necessaria per consentire la riespansione di una compiuta disciplina già contenuta in nuce nel tessuto normativo, ma compressa per effetto dell'applicabilità delle disposizioni oggetto del referendum. Al contrario, ove dalla manipolazione della struttura linguistica della disposizione prenda vita un assetto normativo sostanzialmente nuovo, imputabile direttamente alla volontà propositiva di creare diritto, manifestata dal corpo elettorale, si realizza uno stravolgimento della natura e della funzione propria del referendum abrogativo. È quindi inammissibile il quesito referendario che si risolva sostanzialmente in una proposta all'elettore, attraverso l'operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell'originaria ratio e struttura della disposizione, di introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento, ma anzi del tutto estranea al contesto normativo. (Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2011, n. 16 del 2008, n. 15 del 2008, n. 34 del 2000, n. 33 del 2000, n. 13 del 1999, sulla ammissibilità in sé della tecnica del ritaglio; sentenze n. 46 del 2003, n. 50 del 2000, n. 38 del 2000 e n. 36 del 1997, sulla inammissibilità di quesiti con carattere propositivo).
La c.d. tecnica del ritaglio - con la quale, chiedendo l'abrogazione referendaria di frammenti lessicali, si mira ad ottenere, per effetto della saldatura dei brani linguistici che permangono, un insieme di precetti normativi aventi altro contenuto rispetto a quello originario - non è di per sé causa di inammissibilità del quesito referendario, poiché si risolve anch'essa in una abrogazione parziale della legge, e anzi si rende a volte necessaria per consentire la riespansione di una compiuta disciplina già contenuta in nuce nel tessuto normativo, ma compressa per effetto dell'applicabilità delle disposizioni oggetto del referendum. Al contrario, ove dalla manipolazione della struttura linguistica della disposizione prenda vita un assetto normativo sostanzialmente nuovo, imputabile direttamente alla volontà propositiva di creare diritto, manifestata dal corpo elettorale, si realizza uno stravolgimento della natura e della funzione propria del referendum abrogativo. È quindi inammissibile il quesito referendario che si risolva sostanzialmente in una proposta all'elettore, attraverso l'operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell'originaria ratio e struttura della disposizione, di introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento, ma anzi del tutto estranea al contesto normativo. (Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2011, n. 16 del 2008, n. 15 del 2008, n. 34 del 2000, n. 33 del 2000, n. 13 del 1999, sulla ammissibilità in sé della tecnica del ritaglio; sentenze n. 46 del 2003, n. 50 del 2000, n. 38 del 2000 e n. 36 del 1997, sulla inammissibilità di quesiti con carattere propositivo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte