Sentenza 26/2017 (ECLI:IT:COST:2017:26)
Massima numero 39550
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  11/01/2017;  Decisione del  11/01/2017
Deposito del 27/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39548  39549  39551


Titolo
Referendum - Controllo sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo - Verifica dell'univocità e omogeneità del quesito - Criteri.

Testo

Come ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale fin dalla sentenza n. 16 del 1978, sono inammissibili le richieste di referendum abrogativo formulate in modo che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria. L'elettore, infatti, non deve trovarsi nella condizione di esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti e di disposizioni diverse, con conseguente compressione della propria libertà di scelta, come può accadere specie quando il quesito raggiunge interi testi legislativi complessi, o ampie porzioni di essi, comprendenti una pluralità di proposizioni normative eterogenee. (Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2015, n. 12 del 2014, n. 25 del 2004, n. 47 del 1991, n. 65 del 1990, n. 64 del 1990, n. 28 del 1987 e n. 27 del 1981, n. 16 del 1978).

L'omogeneità del quesito referendario in cui siano accomunate più norme non può dipendere esclusivamente dalla compresenza di esse nel medesimo testo normativo, e persino nella medesima disposizione, poiché quando tali norme abbiano un oggetto differente, l'elettore potrebbe volere l'abrogazione di una soltanto, ma non dell'altra, sicché chiamarlo a votare unitariamente su entrambe ne coarterebbe la libertà di voto. In caso di dubbio se le norme accomunate nel quesito referendario prefigurino ipotesi differenti, o invece contribuiscano a definire una fattispecie razionalmente unitaria, indizi probanti possono trarsi dall'evoluzione normativa di un certo istituto, per verificare se le parti di cui esso si compone siano indissolubilmente legate da una comune volontà legislativa, o se, invece, rispondano a opzioni politiche non necessariamente unitarie, e anzi agevolmente distinguibili le une dalle altre. In quest'ultimo caso, il corpo elettorale non sarebbe investito della funzione, propria del referendum abrogativo, di rigettare un assetto di interessi voluto dal legislatore, ma si troverebbe piuttosto a ricombinarne di plurimi per dare vita a una nuova disciplina ispirata a scelte alternative, e dunque di carattere propositivo. Il requisito della omogeneità del quesito e l'inammissibilità di operazioni manipolative-propositive, in altri termini, sono aspetti di un'unica figura, determinata dalla funzione meramente abrogativa riservata dall'art. 75 Cost. al referendum.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte