Sentenza 26/2017 (ECLI:IT:COST:2017:26)
Massima numero 39551
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
11/01/2017; Decisione del
11/01/2017
Deposito del 27/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Titolo
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata "abrogazione disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi" - Non riconducibilità a materie sottratte al referendum - Carattere propositivo e difetto di univocità e di omogeneità del quesito - Inammissibilità della richiesta.
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata "abrogazione disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi" - Non riconducibilità a materie sottratte al referendum - Carattere propositivo e difetto di univocità e di omogeneità del quesito - Inammissibilità della richiesta.
Testo
È dichiarata inammissibile - a causa del carattere propositivo e del difetto di univocità e di omogeneità del quesito - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nella sua interezza, del d.lgs. n. 23 del 2015 e, integralmente o per parti, dei commi primo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 92 del 2012, disciplinanti la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti individuali illegittimi. Il quesito ha ad oggetto norme estranee alle materie per le quali l'art. 75, secondo comma, Cost. preclude il ricorso all'istituto del referendum abrogativo, ma rivela un non consentito carattere propositivo, in quanto - attraverso una manipolazione del comma ottavo dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori - mira ad estendere a tutti i datori di lavoro il limite occupazionale minimo per l'operatività della tutela reale (cinque dipendenti), riservato dalla legge alla sola impresa agricola (in virtù delle peculiarità riconosciute a questa figura), così perseguendo non già l'espansione (in naturale conseguenza dell'abrogazione) di una scelta legislativa dettata per regolare la fattispecie, bensì l'introduzione di un nuovo e diverso assetto dimensionale della tutela reale, la cui decisione esige una valutazione di interessi contrapposti, che un referendum di natura esclusivamente abrogativa non può determinare di per sé, grazie alla fortuita compresenza nella disposizione di indicazioni numeriche sfruttabili mediante l'operazione di c.d. ritaglio (altro sarebbe stato se il quesito avesse chiesto l'integrale abrogazione del limite occupazionale, e, dunque, il superamento della scelta stessa del legislatore di subordinare la tutela reale ad un bilanciamento con altri valori). Il quesito è inoltre carente di univocità e omogeneità, sia perchè ha ad oggetto due corpi normativi (d.lgs. n. 23 del 2015 e art. 18 dello Statuto) che - pur riguardando entrambi i licenziamenti individuali illegittimi - sono all'evidenza differenti (per i rapporti di lavoro ai quali si riferiscono e per il regime sanzionatorio previsto) e tali da porre l'elettore di fronte a richieste abrogative disomogenee, suscettibili di risposte diverse; sia perchè accomuna l'effetto di estendere i casi di tutela reale (ripristinandola quale regola generale a fronte di un licenziamento illegittimo) con quello di ampliarne l'ambito di operatività (riducendo i requisiti soggettivi dimensionali del datore di lavoro), con la conseguenza di accorpare determinazioni, proprie della discrezionalità legislativa, che possono rispondere ad apprezzamenti diversi, e di obbligare l'elettore ad un voto bloccato su tematiche non sovrapponibili. (Precedenti citati: sentenze n. 36 del 1997 e n. 41 del 2003, sulla ammissibilità di precedenti distinte richieste referendarie dirette l'una ad abrogare la tutela reale, l'altra ad abolire ogni limite numerico ai fini della sua applicazione).
È dichiarata inammissibile - a causa del carattere propositivo e del difetto di univocità e di omogeneità del quesito - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nella sua interezza, del d.lgs. n. 23 del 2015 e, integralmente o per parti, dei commi primo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 92 del 2012, disciplinanti la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti individuali illegittimi. Il quesito ha ad oggetto norme estranee alle materie per le quali l'art. 75, secondo comma, Cost. preclude il ricorso all'istituto del referendum abrogativo, ma rivela un non consentito carattere propositivo, in quanto - attraverso una manipolazione del comma ottavo dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori - mira ad estendere a tutti i datori di lavoro il limite occupazionale minimo per l'operatività della tutela reale (cinque dipendenti), riservato dalla legge alla sola impresa agricola (in virtù delle peculiarità riconosciute a questa figura), così perseguendo non già l'espansione (in naturale conseguenza dell'abrogazione) di una scelta legislativa dettata per regolare la fattispecie, bensì l'introduzione di un nuovo e diverso assetto dimensionale della tutela reale, la cui decisione esige una valutazione di interessi contrapposti, che un referendum di natura esclusivamente abrogativa non può determinare di per sé, grazie alla fortuita compresenza nella disposizione di indicazioni numeriche sfruttabili mediante l'operazione di c.d. ritaglio (altro sarebbe stato se il quesito avesse chiesto l'integrale abrogazione del limite occupazionale, e, dunque, il superamento della scelta stessa del legislatore di subordinare la tutela reale ad un bilanciamento con altri valori). Il quesito è inoltre carente di univocità e omogeneità, sia perchè ha ad oggetto due corpi normativi (d.lgs. n. 23 del 2015 e art. 18 dello Statuto) che - pur riguardando entrambi i licenziamenti individuali illegittimi - sono all'evidenza differenti (per i rapporti di lavoro ai quali si riferiscono e per il regime sanzionatorio previsto) e tali da porre l'elettore di fronte a richieste abrogative disomogenee, suscettibili di risposte diverse; sia perchè accomuna l'effetto di estendere i casi di tutela reale (ripristinandola quale regola generale a fronte di un licenziamento illegittimo) con quello di ampliarne l'ambito di operatività (riducendo i requisiti soggettivi dimensionali del datore di lavoro), con la conseguenza di accorpare determinazioni, proprie della discrezionalità legislativa, che possono rispondere ad apprezzamenti diversi, e di obbligare l'elettore ad un voto bloccato su tematiche non sovrapponibili. (Precedenti citati: sentenze n. 36 del 1997 e n. 41 del 2003, sulla ammissibilità di precedenti distinte richieste referendarie dirette l'una ad abrogare la tutela reale, l'altra ad abolire ogni limite numerico ai fini della sua applicazione).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/03/2015
n. 23
art.
co.
legge
20/05/1970
n. 300
art. 18
co. 1
legge
20/05/1970
n. 300
art. 18
co. 4
legge
20/05/1970
n. 300
art. 18
co. 5
legge
20/05/1970
n. 300
art. 18
co. 6
legge
20/05/1970
n. 300
art. 18
co. 7
legge
20/05/1970
n. 300
art. 18
co. 8
legge
28/06/2012
n. 92
art. 1
co. 42
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte