Sentenza 27/2017 (ECLI:IT:COST:2017:27)
Massima numero 39524
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
11/01/2017; Decisione del
11/01/2017
Deposito del 27/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio sull'ammissibilità di referendum abrogativo - Deliberazione della relativa richiesta da parte del Consiglio dei ministri e comunicazione all'Avvocatura del suo contenuto da parte del Sottosegretario alla presidenza del consiglio - Ritualità dell'intervento.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio sull'ammissibilità di referendum abrogativo - Deliberazione della relativa richiesta da parte del Consiglio dei ministri e comunicazione all'Avvocatura del suo contenuto da parte del Sottosegretario alla presidenza del consiglio - Ritualità dell'intervento.
Testo
Nel giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata "abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti", deve escludersi l'irritualità dell'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato, prospettata dai promotori a causa della provenienza della correlativa richiesta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché dal Presidente del medesimo Consiglio. La previsione dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 400 del 1988 - a norma del quale "le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87", relative all'intervento o alla costituzione nei giudizi di legittimità costituzionale, sono direttamente assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri, che le esercita a nome del Governo - non rileva nel suddetto giudizio referendario, sia in quanto l'intervento dell'Avvocatura dello Stato è in esso richiesto con delibera del Consiglio dei ministri adottata (non già ai sensi del citato art. 5, comma 1, della legge n. 400, ma) ai sensi dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970, e, quindi, in materia ricompresa nella delega generale di firma al Sottosegretario (perché non rientrante nelle ipotesi di correlativa esclusione); sia in quanto l'atto sottoscritto dal Sottosegretario, di cui si discute, non è altro che la mera comunicazione all'Avvocatura (che al Sottosegretario comunque compete) del contenuto della delibera del Consiglio dei ministri "favorevole alla presentazione di memoria in merito alla inammissibilità del referendum abrogativo" di cui trattasi.
Nel giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata "abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti", deve escludersi l'irritualità dell'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato, prospettata dai promotori a causa della provenienza della correlativa richiesta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché dal Presidente del medesimo Consiglio. La previsione dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 400 del 1988 - a norma del quale "le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87", relative all'intervento o alla costituzione nei giudizi di legittimità costituzionale, sono direttamente assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri, che le esercita a nome del Governo - non rileva nel suddetto giudizio referendario, sia in quanto l'intervento dell'Avvocatura dello Stato è in esso richiesto con delibera del Consiglio dei ministri adottata (non già ai sensi del citato art. 5, comma 1, della legge n. 400, ma) ai sensi dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970, e, quindi, in materia ricompresa nella delega generale di firma al Sottosegretario (perché non rientrante nelle ipotesi di correlativa esclusione); sia in quanto l'atto sottoscritto dal Sottosegretario, di cui si discute, non è altro che la mera comunicazione all'Avvocatura (che al Sottosegretario comunque compete) del contenuto della delibera del Consiglio dei ministri "favorevole alla presentazione di memoria in merito alla inammissibilità del referendum abrogativo" di cui trattasi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 25/05/1970
n. 352
art. 33
legge 23/08/1988
n. 400
art. 5
co. 1 lett. f)