Sentenza 27/2017 (ECLI:IT:COST:2017:27)
Massima numero 39526
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  11/01/2017;  Decisione del  11/01/2017
Deposito del 27/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39524  39525


Titolo
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata "abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti" - Assenza di preclusioni derivanti dai limiti al referendum - Matrice razionalmente unitaria del quesito e sua rispondenza ai necessari requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità - Ammissibilità della richiesta.

Testo
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione - limitatamente alle parti indicate nel quesito - dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, recante la disciplina della responsabilità solidale di committente (imprenditore o datore di lavoro), appaltatore ed eventuali subappaltatori per i crediti retributivi, previdenziali e assicurativi dei lavoratori impiegati negli appalti. Nessuna preclusione alla richiesta proviene dai divieti posti dall'art. 75, secondo comma, Cost., né da profili attinenti a disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente obbligato, tenuto anche conto che la normativa di risulta manterrebbe comunque intatta la sua specialità rispetto alla disciplina dell'art. 1676 cod. civ. Anche se formulato con la c.d. tecnica del ritaglio, il quesito risponde, altresì, ai necessari requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, palesando una matrice razionalmente unitaria, poiché l'ablazione proposta riguarda la deroga al regime di responsabilità solidale consentita alla contrattazione collettiva nazionale e l'articolata disciplina processuale dell'azione esperibile dal lavoratore (con il previsto beneficium excussionis a favore del committente), sicché l'elettore è posto di fronte a una chiara alternativa, tra il mantenere in vita l'attuale disciplina e quella di depurarla degli anzidetti due corpi di disposizioni autonome (non connaturati o essenziali rispetto alla disciplina della solidarietà a tutela del lavoratore impiegato nell'appalto), lasciando intatta soltanto la disciplina sostanziale sulla responsabilità solidale di committente (imprenditore o datore di lavoro) e appaltatore e eventuali subappaltatori, comprensiva degli obblighi tributari e dell'azione di regresso del committente, in modo da ristabilire, sostanzialmente, il testo della norma come scritto dalla legge n. 296 del 2006 prima degli interventi novellatori recati dalla legge n. 92 del 2012. (Precedenti citati: sentenze n. 26 del 2011 e n. 28 del 2011, sulle richieste referendarie che utilizzano la c.d. tecnica del ritaglio).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/09/2003  n. 276  art. 29  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte